In un contratto di locazione, è il caso di ricordarlo ancora una volta perché in realtà non tutti qui sembrano aver le idee chiare, la cedolare secca è un regime fiscale basato sul pagamento da parte del proprietario/locatore di imposte sostitutive, in luogo di quelle normalmente dovute.
L’opzione – che, giova sottolinearlo, è prevista contrattualmente – può essere esercitata per gli immobili appartenenti alle categorie universali dall’A/1 alla A/11 [con eccezione della A/10 cioè gli uffici o gli studi] e comporta per il locatore che la esercita il vantaggio, non proprio indifferente, di pagare l’IRPEF sul canone di locazione nella misura fissa del 21%, invece che in quella derivante dalla progressività delle aliquote di imposta, anche se il locatore non può giovarsi di oneri deducibili e/o detraibili relativi all’immobile.
Inoltre, non è dovuta l’imposta di registro al momento – è chiaro – della registrazione del contratto [che va effettuata telematicamente], e questo certo interessa anche il conduttore ed ecco perché, come si è visto, l’opzione esercitata dal locatore per la cedolare secca deve risultare dal contratto di locazione.
Aggiungiamo anche che nei centri a più alta densità abitativa è possibile stipulare un contratto di tre anni anziché quattro e a un canone di locazione determinato sulla base di tabelle approvate dalle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini [che devono peraltro apporre il loro timbro/benestare sul testo contrattuale] e per di più, attenzione, la cedolare secca in tal caso si applica in ragione del 10% in luogo del 21%.
E allora, per concludere, dato che siamo vicini alla scadenza dell’anno, è bene che valutiate l’opportunità di optare, se lo ritenete, per la cedola secca con riguardo ai contratti in vigore che, come sottolineato, reca benefici sia per i locatori che per i conduttori.
(franco lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!