Mi è stato chiesto da un mio collaboratore farmacista se sia possibile per lui ricevere ogni mese, direttamente in busta paga, una quota del TFR maturando: vorrei capire se posso, o addirittura devo, accogliere la richiesta.

La risposta, a scanso di equivoci [lo diciamo subito], è negativa, perché Lei non può – e men che meno deve – accedere alla richiesta del collaboratore.
Il trattamento di fine rapporto, infatti, è – e resta – un accantonamento destinato a garantire al lavoratore un supporto economico alla cessazione del rapporto, salve le eccezioni [peraltro tassative] che permettano l’anticipazione mensile, bimestrale, ecc..
Corresponsioni mensili in busta paga, quindi, se non ancorate a una specifica pattuizione collettiva o individuale riferita esclusivamente a quanto già maturato [si pensi, ad esempio, all’anticipazione prevista dall’art. 2120 c.c. per spese sanitarie straordinarie o per l’acquisto della prima casa di abitazione ecc.], non possono che configurare un’integrazione retributiva, con tutte le conseguenze, anche contributive, che ne deriverebbero.
Si tratta, insomma, di una prassi che non solo svuota di significato la funzione propria del TFR, ma che espone il datore di lavoro a contestazioni, anche di rilievo, da parte dell’Ispettorato.
E non si tratta di una nostra valutazione: è lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro a confermare – in una nota comunque molto recente – che, in assenza dei presupposti di legge, l’anticipo mensile è da considerarsi illegittimo, comportando di conseguenza l’obbligo di ricostituire l’accantonamento in esecuzione per lo più, in casi come questi, di un formale provvedimento dell’Ispettorato.
Dunque, nessun automatismo e nessuna scorciatoia: l’anticipo è possibile, ma va trattato per quello che è, cioè una deroga, e come tale da gestire con assoluto rigore.

(valerio salimbeni)

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