Il codice civile contempla all’art. 2473 i casi in cui il socio ha diritto di recedere da una srl, ma l’atto costitutivo può naturalmente prevedere [come sapete le disposizioni di legge, comprese quelle del codice, se non vengono dichiarate imperative o risultano tali per la loro particolare importanza, sono in principio sempre derogabili dall’autonomia privata] fattispecie ulteriori che legittimino il recesso e anzi, proprio per questo, sarebbe salutare che anche negli atti costitutivi/statuti delle società di capitali, come ovviamente per quelle di persone, i soci facessero valere le esigenze personali [confrontate, è chiaro, con quelle delle altre parti] nella disciplina dei vari momenti della costituzione e della vita della società e questo di cui ci stiamo oggi occupando è sicuramente uno di quelli e tra i più importanti.
Nella stessa disposizione è comunque altresì previsto – ma anche questo è noto – che il socio receduto ha diritto di ottenere il “rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale”, che a propria volta deve essere “determinato tenendo conto del suo valore di mercato”, o “da un esperto nominato dal tribunale” in caso di disaccordo [evidentemente tra la società come tale e il socio receduto].
Il rimborso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso e può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure anche da parte di un terzo indicato dai soci stessi.
Senonché, precisa il quarto comma dello stesso art. 2473, Qualora ciò non avvenga [se cioè non sono i soci, o un terzo da loro indicato, ad acquistare la quota del socio receduto, procedendo quindi a rimborsare in tal modo la sua partecipazione] “il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale”, e dunque è la società come tale che nella detta eventualità si fa carico del rimborso della quota al socio receduto.
Quanto alla tassazione della somma liquidata a quest’ultimo, la Cassazione ha recentemente chiarito che la “differenza da recesso” – pari alla differenza tra l’ammontare ricevuto e la quota di competenza del patrimonio netto contabile del socio – è imponibile in capo a questi, ma, attenzione, non è deducibile dalla srl.
Detta somma, per la Suprema Corte, deve infatti qualificarsi come una remunerazione rientrante tra i redditi di capitali [ai sensi degli artt. 44 e 47 settimo comma del TUIR]: di qui, pertanto, la sua indeducibilità ex art. 109, comma 9, lett. a), dello stesso TUIR*.

* Così infatti, testualmente, il comma 9:
“Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’art. 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente, o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi”.

Diverso è invece il caso del recesso da società di persone [snc o sas], disciplinato dall’art. 20 bis del TUIR.
Qui, la “differenza da recesso” [quella accennata poco fa] – liquidata dalla società al socio receduta – è qualificata reddito di partecipazione, ed è per ciò stesso imponibile in capo al socio receduto [anche se questi può beneficiare, in presenza di particolari condizioni, della c.d. tassazione separata, che consente di applicare sulla stessa somma l’aliquota media IRPEF dichiarata per il biennio precedente], ma è anche deducibile da parte della società che la corrisponde.
Quest’ultimo assunto ha avuto peraltro conferma  espressa da parte dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 64/2008, secondo cui “Considerato che l’importo liquidato al socio per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione ( costituito ordinariamente dai conferimenti e dalle riserve di utili tassati per trasparenza, e che, in linea di principio, coincide con la differenza da recesso) costituisce in capo allo stesso reddito imponibile, al fine di evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito, una prima volta in capo al socio recedente e successivamente in capo ai soci restanti, si ritiene che la “differenza da recesso” – come sopra definita- sia deducibile in capo alla società nell’esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota.”
Una parola pertanto chiarificatrice della Cassazione, che dovrebbe dunque porre fine a qualunque ulteriore discussione o perplessità, tenendo tuttavia sempre ben presente che la “famosa” autonomia privata può anche qui disporre diversamente perché neppure per questo aspetto specifico – di grande importanza anche pratica, lo ribadiamo – si rinvengono norme imperative.

(stefano lucidi)

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