[…e i rischi che potrebbe comportare]

 

Sono socio con i due miei colleghi, da oltre dieci anni, di una snc titolare di farmacia, ma stiamo esaminando seriamente la possibilità di apportare modifiche incisive sullo statuto perché, come anche voi avete sottolineato più volte, in realtà tanti aspetti vanno rivisti, compreso quello dell’amministrazione della società.

In questo momento siamo amministratori tutti e tre, ma vorremmo deciderci a nominare un amministratore esterno alla società: quindi un non socio e non farmacista, ma sicuramente qualcuno più esperto e disinvolto nella gestione di aziende commerciali, tanto più che la nostra farmacia ha ormai raggiunto fortunatamente un livello di ricavi elevato che merita in realtà un amministratore vero e proprio e non tre farmacisti “prestati” all’amministrazione.

Naturalmente, avremmo già individuato una persona estremamente fidata che tutti e tre conosciamo da anni.

Ora, a parte la questione retributiva su cui comunque potreste darci qualche indicazione, vi chiediamo in particolare se è legittimo ricorrere – anche per la figura dell’amministratore oltre che per quella di direttore responsabile della farmacia – a un soggetto terzo.

 

Il nostro ordinamento [né quello civilistico ma neppure quello di settore, fatto salvo quel che accenneremo più in là con riguardo ai vincitori in forma associata in un concorso straordinario] non prevede disposizioni che precludano la nomina di un amministratore “non socio” in una snc, nella quale pertanto – diversamente che in una sas, dato che per l’art. 2318 cod.civ. “l’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari”, che sembra una disposizione imperativa e come tale non derogabile – si tende a propendere fortemente per la risposta incondizionatamente affermativa.

L’affidamento, infatti, dell’amministrazione della società a un soggetto estraneo – sottraendola di conseguenza a tutti i soci – in realtà non configura nessuna deroga al principio di cui all’art. 2291, anch’esso imperativo e per ciò stesso inderogabile, che sancisce per le obbligazioni sociali la responsabilità personale [illimitata e solidale*] di tutti i soci di una snc, amministratori e non amministratori, un principio quindi che non viene minimamente scalfito quando l’amministrazione sia affidata a uno o più soggetti estranei alla compagine sociale.

*Come abbiamo ricordato più volte, la responsabilità personale di tutti i soci di una snc è anche sussidiaria, nel senso che ciascuno di loro – perciò anche uti singulus – nel caso in cui sia “richiesto del pagamento di debiti sociali può domandarela preventiva escussione del patrimonio sociale”: come si vede, però, mentre non può sottrarsi alla responsabilità solidale e illimitata, il socio può invece rinunciare alla sussidiarietà, cioè al c.d. beneficium excussionis.

Però, anche quando all’amministratore terzo sia affidato il compimento di tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale, i soci – sia singolarmente che congiuntamente o collettivamente, se del caso, cioè, agendo come componenti di un organo assembleare – mantengono il potere di direzione dell’attività sociale sia pure solo sul piano amministrativo/gestionale, perché, s’intende, quello meramente professionale afferisce sempre in via esclusiva al direttore responsabile della farmacia sociale.

L’amministratore terzo, dunque, opera bensì nell’impresa ma, al tempo stesso, anche per l’impresa.

Ecco perché egli finisce per agire sempre nell’interesse esclusivo dei soci e quale effettivo loro mandatario, talché ai soci non può non riconoscersi anche il potere di revocare in qualsiasi momento l’incarico, non importa se conferito con atto separato o addirittura nello stesso atto costitutivo/statuto.

Quanto, infine, al compenso dell’amministratore terzo, è difficile indicare una scala di valori, ma – dato che si tratta di un autentico rapporto contrattuale, ed evidentemente di lavoro autonomo – sarà in sede negoziale che dovrà essere disciplinato anche questo profilo che comunque terrà conto verosimilmente anche della consistenza aziendale, del numero delle operazioni anche finanziarie, del numero delle unità lavorative, dell’entità e qualità dei rapporti con terzi [professionali e non], della necessità di un adeguato controllo di gestione, e così via.

Sciogliendo infine la riserva espressa all’inizio, ricordiamo che – essendo i vincitori in forma associata di una sede in un concorso straordinario vincolati, come recita l’art. 11 comma 7 del Crescitalia, “per un periodo di tre anni” alla “gestione associata… su base paritaria” della farmacia relativa alla sede assegnata – l’affidamento a un amministratore terzo, nel corso del triennio, dei poteri di amministrazione della società [di persone o di capitali] costituita per la gestione dell’esercizio è illegittimo, e comporta pertanto la decadenza dei co-vincitori dalla titolarità congiuntamente loro conferita, perché in contrasto con la disposizione appena citata.

Questa, almeno, è la posizione assunta dalla gran parte delle amministrazioni coinvolte nella fase del controllo della “gestione associata” delle società costituite tra i co-vincitori, sull’assunto che questa formula legislativa implichi l’esercizio di qualsiasi potere amministrativo, in forma congiunta o disgiunta, personalmente da parte dei co‑vincitori [meglio, di tutti(?) i co‑vincitori], ed è una tesi che trova forse qualche fondamento nel famoso parere n. 69/2018 espresso dalla Commissione Speciale del CdS sulla l. 124/2017.

È una tesi comunque fatta propria [ci pare che sia l’unico precedente] altresì dal Tar Lazio-Latina n. 738 del 23.10.2023, pur se qui i giudici laziali giungono inopinatamente ad affermare che, in caso di costituzione tra i co‑vincitori di una srl, tra le varie forme di amministrazione non può esserci spazio per quella dell’amministratore unico [e quindi figuriamoci quale potrebbe essere l’avviso del Tar dinanzi alla formazione di una sas…].

Per quel poco che possa aver rilievo, a noi pare invece che – conservando pur sempre i soci di una snc, come si è detto poco fa, poteri [esercitabili sia congiuntamente che disgiuntamente] di direzione dell’attività sociale sul piano amministrativo/gestionale – non vedremmo ragioni insuperabili, neppure nelle snc formate tra co-vincitori, per ravvisare nel conferimento dell’incarico di amministratore a un soggetto terzo una violazione della prescrizione riguardante la “gestione associata”, perché ci pare che sarebbe e resterebbe tale anche in questa evenienza.

Il che, beninteso, vale soltanto – per quanto illustrato – per le snc, e non certamente per le sas e forse neppure per le srl.

                                                                        (gustavo bacigalupo)

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