Ho letto che non tutte le spese effettuate per il percorso di procreazione medica assistita sono detraibili fiscalmente. Potete dirmi quali tipologie di prestazioni sono detraibili e se, nonostante sia mio marito a sostenere interamente le spese, sia comunque possibile usufruire entrambi della detrazione.
La risposta a questo secondo interrogativo è affermativa, perché la detrazione fiscale per le spese relative agli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) può essere richiesta da entrambi i componenti la coppia.
Nel caso perciò di una fattura cointestata, ambedue possono beneficiare della detrazione e naturalmente al 50% ciascuno.
Inoltre, l’AdE con la Circ. n. 24/2022 ha specificato le tipologie di prestazioni detraibili – perché effettivamente, come Lei aggiunge, non tutte lo sono – e si tratta esattamente:
- delle prestazioni di crioconservazione di ovociti ed embrioni effettuate all’interno di un percorso di PMA regolamentato dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, e dalle linee guida aggiornate: tali prestazioni vanno eseguite presso strutture autorizzate [iscritte nell’apposito registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità] e la fattura deve includere una loro descrizione dettagliata;
- delle stesse prestazioni sopra indicate [oltre alle spese sostenute per l’iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI)] ma eseguite all’interno di un percorso di PMA effettuato all’estero; e però, questa tipologia è ammissibile solo se le finalità di tali interventi sono conformi alla legislazione italiana e comprovate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano, e in questi casi la documentazione sanitaria in lingua originale va accompagnata da una traduzione in italiano, sulla base delle regole generali contenute nella circolare 06.05.2016 n. 18/E.
Ricordiamo da ultimo che, a partire dall’anno d’imposta 2020, è richiesto che le spese mediche specialistiche, le spese di assistenza specifica e analisi, e quelle per indagini radioscopiche, ricerche e/o applicazioni, o relative alle terapie, siano pagate mediante bonifico bancario o postale o altri metodi di pagamento “tracciabili”, salvo che le prestazioni sanitarie siano fornite da strutture pubbliche o strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
(francesco sonnino silvani)
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