[…ecco finalmente il provvedimento]

Tutto pronto per il contributo a fondo perduto per i centri storici.

Con il provvedimento n. 352471 del 12 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha infatti definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all’art. 59 del Decreto Agosto.

Pertanto, a decorrere dalla giornata di ieri – 18 novembre 2020 – e fino al 14 gennaio 2021, gli esercenti [tra cui le farmacie] dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza epidemiologica possono farne richiesta.

Ricordiamo che [v. Sediva News dell’1/10/2020] il Decreto Agosto ha previsto uno specifico contributo a fondo perduto per gli esercizi commerciali ubicati nei centri storici [zone A o equivalenti] dei comuni che hanno un numero di presenze straniere almeno tre volte superiore a quello dei residenti, nonché delle città metropolitane che hanno presenze straniere in numero pari o superiore a quello dei residenti.

Esattamente, come abbiamo già ricordato, i 29 Comuni interessati sono i seguenti: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.

Può accedere al contributo in argomento l’esercente che ha subìto una perdita a giugno 2020 di “fatturato” [calcolato con il criterio c.d. di “cassa”] superiore a un terzo di quello di giugno 2019.

L’importo del contributo è pari al 15% [per le imprese con i ricavi inferiori a € 400.000] o al 10% [per le imprese con i ricavi inferiori a € 1.000.000] o al 5% [per le imprese con i ricavi superiori a € 1.000.000] della differenza del fatturato tra i mesi di giugno delle due annualità.

Il contributo [che non può comunque essere di ammontare superiore al tetto di € 150.000] è in ogni caso dovuto ai soggetti – parliamo naturalmente sempre di esercizi commerciali dei centri storici – che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 ed esattamente per un importo minimo di € 1.000 per le imprese individuali e di € 2.000 per le società.

Questo contributo, però, è diverso – beninteso – dal contributo a fondo perduto che conosciamo come misura di ordine generale [previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio di cui ci siamo occupati in particolare nella Sediva News del 27/05/2020]: anzi, le due misure sono cumulabili, salvo che per le imprese del comparto della ristorazione che potranno/dovranno quindi presentare richiesta per uno solo dei due contributi

Anche in questo caso – come del resto per altri bonus – la procedura è del tutto telematica: una volta presentata l’istanza, l’Agenzia comunicherà la spettanza o meno del contributo e in caso positivo la somma di denaro sarà erogata direttamente sul conto corrente del beneficiario comunicato all’atto della compilazione della domanda.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate eseguirà una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Amministrazione Finanziaria procederà comunque al controllo dei dati dichiarati ed effettuerà ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e anche ai dati della dichiarazione annuale IVA.

Laddove emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate provvederà alle attività di recupero e, inoltre, in caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicheranno le disposizioni dell’art. 316-ter c.p., sempreché ne ricorrano i presupposti.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, potrà rinunciarvi – e regolarizzare così la sua posizione – restituendo spontaneamente quanto ricevuto e liquidando i relativi interessi e sanzioni, anche se per questi ultimi potrà sempre beneficiare del ravvedimento operoso [ex art. 13 D.Lgs. 472/1997].

 (andrea raimondo)

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