[…e l’accomandante come dipendente]
Io e mio fratello abbiamo deciso dopo parecchio tempo di costituire una società tra noi e suo figlio che, attualmente, svolge l’incarico – come dipendente – di magazziniere [non farmacista] in farmacia. Prendendo spunto dal Vs. webinar di 10 giorni fa, l’idea, dato che a mio nipote non interessa essere coinvolto appieno nella gestione della società, sarebbe quella di costituire una sas. Costituendo una sas, dato che, come ci sembra di aver capito, l’amministratore della società è il socio accomandatario, possiamo io e mio fratello rivestire entrambi questa carica? E qualora fosse possibile, come ci regoliamo con l’amministrazione? Inoltre, mio nipote, diventando socio accomandante, può comunque essere dipendente?
Come effettivamente abbiamo avuto occasione di chiarire proprio nel webinar del 12 ottobre u.s., al quale probabilmente Lei si riferisce, la società in accomandita semplice [sas] è una società di persone caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: il socio accomandatario – che è il vero amministratore della società [il quale, ricordiamo, risponde illimitamente nei confronti dei creditori sociali, sia pure godendo del c.d. beneficium excussionis] – e il socio accomandante, che è un “mero” socio di capitali.
Nulla però esclude, ed eccoci all’aspetto che Le interessa, che la compagine di una sas possa essere composta da più accomandatari [e/o più accomandanti], che nel vs. caso sareste naturalmente Lei e Suo fratello.
Qualora optaste per tale soluzione, come anche nel caso di costituzione di una snc [società in nome collettivo], ai fini di una corretta e fluida gestione della società è opportuno individuare e cristallizzare all’interno dello statuto societario quali atti di ordinaria e straordinaria amministrazione possiate compiere disgiuntamente e congiuntamente.
Di certo, tanto per esemplificare, l’acquisto di aspirine non è equiparabile all’assunzione o al licenziamento di personale dipendente e/o alla compravendita di un bene strumentale all’esercizio dell’attività [come un computer, magari particolarmente costoso] per cui Lei e/o Suo fratello possiate agire l’uno senza il consenso dell’altro.
Pertanto, come accennato poco fa, in sede di stipula dell’atto costitutivo/statuto ci pare preferibile elencare puntualmente tutte le attività/operazioni da compiere congiuntamente, cioè quelle, diciamo, di straordinaria amministrazione.
Quanto alla situazione di Suo nipote, non c’è da preoccuparsi: come socio accomandante, proprio perché non coinvolto nella gestione della società, egli potrà tranquillamente continuare a prestare l’attuale sua attività di magazziniere come lavoratore subordinato della sas.
(matteo lucidi)
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