Restando sostanzialmente nel tema di grande importanza anche pratica affrontato nella Sediva News del 04.10.2023 [“Le responsabilità degli amministratori [e anche dei soci] di una srl”], sul quale torneremo comunque nel Webinar di giovedì 12 ottobre p.v., occorre ricordare che gli amministratori di una srl – secondo i princìpi generali recentemente integrati dal Codice della crisi d’impresa* – devono compiere le operazioni [ritenute] necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale ma sempre nel quadro naturalmente della [migliore] gestione dell’impresa.
*N.B. Il Codice, sul quale ci siamo soffermati – particolarmente con riguardo alla rilevazione di indici di una crisi aziendale – nella Sediva News del 6/10/2022, ha visto formalmente la luce con la pubblicazione del D.Lgs. n. 14/2019 del 12/1/2019, ma è entrato in vigore, soprattutto a causa dell’emergenza Covid-19, soltanto il 15/7/2022, cioè con la pubblicazione nella G.U. dell’1/7/2022 del D.Lgs. n. 83 del 17/6/2022.
Ora, proprio a questi fini, il Codice sancisce espressamente “il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
La scelta però del tipo/forma di amministrazione spetta evidentemente all’assemblea che – come altre volte abbiamo sottolineato – può optare per l’amministratore unico o per il consiglio di amministrazione o per il suo affidamento a più persone disgiuntamente o congiuntamente tra loro [che poi è la soluzione prediletta generalmente nelle società di persone e specie nelle società in nome collettivo].
È proprio quest’ultimo il modello di amministrazione che sembra più attagliato, anche nelle srl, alle esigenze di una società titolare di farmacia, tanto più quando i soci, ad esempio, siano componenti di uno stesso nucleo familiare e magari tutti farmacisti, che d’altronde è tuttora lo scenario più frequente anche nelle società di capitali.
Si tratta infatti di un modello che permette verosimilmente – soprattutto quando si tratti di gestire esercizi di vendita al dettaglio, come le farmacie – un’amministrazione ordinaria “agile”, perché ogni amministratore può agire per la società, salvo che un altro amministratore non si opponga prima che l’atto sia compiuto, ferma tuttavia [almeno nella gran parte delle fattispecie] la necessità di prevedere invece il ricorso all’amministrazione congiunta, con la partecipazione perciò di due o più amministratori, per le operazioni di amministrazione “straordinaria” che in ogni caso, sia chiaro, è sempre bene elencare espressamente nell’atto costitutivo/statuto.
Secondo il codice civile [art. 2475bis, introdotto nel 2003 dalla riforma del diritto societario entrata in vigore l’1/1/2004] ciascun amministratore,– salva naturalmente diversa previsione dell’atto costitutivo, nella srl è di diritto anche il/un rappresentante generale della società* e però gli atti che eventualmente egli ponga in essere oltre i poteri attribuitigli – cioè, come si suol dire, ultra vires – e ancorché i relativi limiti siano resi pubblici erga omnes per effetto dell’iscrizione dell’atto attributivo dei poteri stessi nel Registro Imprese, non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
*N.B. Differentemente dalla spa, il cui atto costitutivo “deve indicare il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della Società” [art. 2328 secondo comma, n. 9]
In altri termini, per fare un esempio tutt’altro che peregrino, il Notaio non può impedire l’acquisto di un appartamento a uso abitativo da parte dell’amministratore unico di una società titolare di farmacia che, poniamo, lo destini a propria abitazione, andando dunque per ciò stesso oltre il ben noto oggetto sociale esclusivo che è proprio la gestione di una o più farmacie.
Allo stesso modo è inopponibile da parte degli altri soci al terzo [che abbia, in questo caso, venduto l’immobile] la validità dell’atto di acquisto dell’unità immobiliare effettuata ultra vires da quell’unico amministratore, una vicenda che – attenzione – non sarebbe invece configurabile in una società di persone facendo carico al Notaio, differentemente appunto dal caso della srl, l’onere/dovere di verificare che l’operazione posta in essere sia conforme all’oggetto sociale.
Resta ferma, beninteso, la responsabilità degli amministratori nei confronti degli altri soci, i quali pertanto potranno eventualmente agire per il risarcimento del danno provocato alla società, con tutte le conseguenze già analizzate nella Sediva News del 4/10/2023.
Al socio minoritario di una srl, in conclusione, non resta altro che un controllo assiduo dell’attività di amministrazione, avendo il “diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.
(stefano lucidi – gustavo bacigalupo)
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