Ho letto la Vs. Sediva news di qualche giorno fa e vi scrivo per avere un’informazione: se il locale separato è utilizzato per realizzare preparazioni galeniche da vendere poi in farmacia, sarà necessario apporre un’insegna fuori dal locale?
La risposta non può che essere negativa.
Dopo aver affermato che la croce verde e la denominazione “Farmacia” devono/possono essere utilizzate solo per contraddistinguere il locale principale, quello cioè dove viene esercitata (tra l’altro) l’attività di dispensazione del farmaco, ed evitare quindi di “confondere” l’utenza, e che i locali distaccati aperti al pubblico – quelli cioè preposti alla prestazione “di servizi sanitari ricompresi tra quelli del D.Lgs 153/2009 della farmacia dei servizi” – devono essere dotati di un’insegna che consenta all’utenza stessa di ricollegare i servizi ivi erogati alla farmacia cui afferisce il locale distaccato, la Determina laziale G09733 del 14 luglio u.s. precisa infatti che “i locali distaccati utilizzati per attività che non prevedono l’accesso del pubblico non debbono recare alcuna insegna”.
Il dettato sembra chiaro.
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Cosa succede in caso di utilizzo dei locali separati senza la prescritta autorizzazione?
Come già rilevato, la Determina stabilisce che – salva diversa esplicita previsione contenuta in norme o protocolli specifici – i locali distaccati possono essere utilizzati solo dopo la relativa autorizzazione, rilasciata dietro apposita richiesta e previa visita ispettiva preventiva, così come per i locali principali.
Quanto alle conseguenze in cui rischia di incappare chi di tale prescrizione intenda più o meno allegramente disinteressarsi, utilizzando quindi un qualsiasi locale distaccato senza la prescritta autorizzazione [da acquisire previamente, se escludiamo vaccinazioni e tamponi che, dopo una “mera comunicazione”, sono infatti praticabili/esercitabili anche nelle more del rilascio dell’autorizzazione, tuttavia da richiedere all’autorità competente entro 60 giorni dall’attivazione dei locali], le linee guida stabiliscono che “in caso di accertamento di utilizzo di locali distaccati non autorizzati, l’Autorità competente ne ordina la immediata chiusura fino all’ottenimento della dovuta autorizzazione e provvede ad irrogare le relative sanzioni”.
Queste, dunque, le misure previste.
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Anche in ordine ai locali distaccati potrà essere svolta attività ispettiva/di controllo da parte della ASL?
Qui invece la risposta può essere affermativa.
La determina laziale si occupa anche di questo aspetto e prevede, in particolare, che la procedura operativa, elaborata dal Direttore responsabile della farmacia in relazione all’attività svolta nei suindicati locali [e recante, come abbiamo già sottolineato nel ns. primo commento, le indicazioni operative declinate in funzione dei diversi servizi ivi erogati], dovrà essere esibita in caso di ispezione presso i locali distaccati e che inoltre sempre il Direttore responsabile dovrà altresì predisporre un’adeguata vigilanza sul rispetto di queste come di qualsiasi altra indicazione/prescrizione in una materia che d’altronde, e non solo per tale aspetto, può dar vita a problematiche [tra farmacie e pubblica amministrazione, come tra le stesse farmacie…] tutt’altro che di poco conto.
La Determina precisa inoltre sul punto [al par. 15] che “L’attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui alla L.R. 06 Giugno 1980, n. 52 “Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico” e ss.mm.ii.” ha ad oggetto tanto i locali principali quanto quelli distaccati delle farmacie e che tale attività è svolta [ma non poteva essere altrimenti…] dall’Asl – o Asp, Asur e chi più ne ha ecc. – territorialmente competente secondo l’ubicazione dei locali distaccati della farmacia e in collaborazione con altre Asl eventualmente competenti in base all’ubicazione del locale principale.
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Qualche collega pensa che le farmacie dovrebbero sfruttare la possibilità che la Regione concede di organizzare “in reti” tra farmacie i nuovi servizi. Credete possibile che in qualche occasione possa essere preferibile, sia per ragioni economiche che di praticità e semplicità di gestione, organizzarsi tra tre o quattro farmacie e gestire a turno, ma è solo un esempio, uno o più locali distaccati?
Sì, ma non solo è possibile perché in molte circostanze può essere l’opzione largamente preferibile se non addirittura l’unica soluzione concretamente realizzabile.
Questo è un tema particolarissimo su cui sarebbe necessario soffermarsi a lungo per illustrare, e valutare insieme a voi, la quantità e qualità di chances che possono derivarne.
La gestione dello stesso locale esterno da parte di più farmacie autonomamente organizzate – appunto “in rete” – è del resto espressamente disciplinata, come giustamente rileva il quesito, anche dalla Determina laziale, che in particolare al par. 13 prevede in tale evenienza l’obbligo – facente carico evidentemente alle farmacie aderenti alla “rete” – di inviare all’Asl o alle Asl di competenza un apposito documento recante “la definizione delle responsabilità che devono essere riferite esclusivamente ad uno dei Direttori delle farmacie aderenti alla rete”.
In questa ipotesi, il locale esterno utilizzato da più farmacie, ove liberamente accessibile al pubblico, deve ricadere all’interno della sede di pertinenza di una delle farmacie aderenti alla “rete” e deve ovviamente essere ubicato, anche in tale eventualità, a una distanza non inferiore a 200 metri dall’ingresso al pubblico della farmacia più vicina [naturalmente misurata da soglia a soglia e per la via pedonale più breve, come ormai tutti sanno o dovrebbero sapere].
(cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo)
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