Mia madre è da poco venuto a mancare e mi ha lasciato l’immobile dove viveva. Tuttavia temo che se dovessi accettare l’eredità, la villa di mia madre entrerebbe a far parte nella comunione dei beni che ho con mia moglie visto che in questo periodo il rapporto non è dei migliori e non so cosa possa succedere in futuro. Preciso che nel testamento non si fa accenno alla comunione.

Nessuna paura, perché – come abbiamo riportato più volte – secondo l’art. 179 cod. civ. “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge”:

  • i beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio;
  • i beni rispetto ai quali il coniuge vantava un diritto di godimento prima del matrimonio;
  • i beni acquistati dal coniuge tramite donazione, successione o testamento se non viene specificata la loro attribuzione alla comunione coniugale;
  • i beni di uso strettamente personale;
  • i beni strumentali alla professione;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento;
  • i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

Alla luce perciò del disposto normativo, qualora Lei decidesse di accettare l’eredità, l’immobile di Sua madre entrerebbe e resterebbe nella sua proprietà esclusiva, senza pertanto rientrare neppure nella c.d. comunione de residuo, perché – come abbiamo letto – “i beni acquistati dal coniuge tramite donazione, successione o testamento” non costituiscono oggetto della comunione, cioè sono destinati a restare per sempre beni personali.

(cecilia sposato)

 

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