Come abbiamo anticipato nella disamina generale della Legge di Bilancio 2023, questa prevede – alla voce, per così dire, “pace fiscale” – una definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e/o l’Agenzia delle Dogane e/o l’Agenzia dei Monopoli.

Le liti, tuttavia, devono essere pendenti al 1° gennaio 2023 e il procedimento non deve essersi concluso.

Per ogni singola controversia occorre in ogni caso presentare un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 ed effettuare il pagamento secondo il seguente schema:

  • 90% del valore della controversia per le liti pendenti in primo grado;
  • 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado;
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia Fiscale in secondo grado;
  • 5% del valore della controversia, infine, ove questa sia pendente innanzi alla Corte di Cassazione e nella quale l’Agenzia Fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

La norma prevede inoltre il pagamento rateale qualora l’importo dovuto superi 1.000,00 euro, mentre il numero massimo di rate di cui il contribuente può usufruire è di 20 trimestrali di pari importo con decorrenza, la prima, al 1° aprile 2023.

Sulle rate successive sono dovuti gli interessi legali.

Non potranno essere utilizzati in compensazione i crediti fiscali.

Infine, le modalità di attuazione della misura saranno stabilite, come al solito, da appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che però questa volta riteniamo possano/debbano essere adottati in breve tempo.

(stefano olivieri)

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