Nel corso degli anni la società cui partecipo mi ha erogato un prestito, mentre tutti e tre i soci sono debitori verso la società per utili prelevati in eccedenza rispetto ai bilanci.
Il problema dei debiti dei soci verso la società lo avete affrontato varie volte, ma nel nostro caso saremmo nelle condizioni di eliminare questi crediti della società, azzerando perciò tutti i nostri debiti comunque non elevati: ma vorremmo sapere se, nel caso in cui la società rinunci formalmente e definitivamente a tutti questi crediti verso di noi, ne derivi un costo deducibile, o se magari potrebbe essere deducibile soltanto la rinuncia al rimborso degli utili.
Se così fosse, potremmo ridurre per lo meno il pregiudizio per la società.

 Rinunciando a comprendere quali siano effettivamente i termini di questa singolare vicenda [che vuol dire infatti essere “nelle condizioni di eliminare questi crediti della società” o di “azzerare tutti i nostri debiti”?], e limitandoci perciò a rispondere banalmente al quesito, è sicuro che la società – se può naturalmente rinunciare ai crediti che vanta nei confronti dei soci –  non può tuttavia dedurre dal reddito la sopravvenienza passiva che fatalmente ne consegue, e questo vale sia per l’una che per l’altra rinuncia che il quesito ipotizza.
In questi termini si è in sostanza espressa la Cassazione con la sentenza n. 661/2023.
Vale la pena aggiungere che nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte una società, finanziatrice dell’operazione personale di un socio, aveva parzialmente rinunciato al credito vantato verso quest’ultimo, qualificando la rinuncia come componente negativo di reddito [cioè, appunto, una sopravvenienza passiva] e come tale fiscalmente deducibile e assumendo pertanto l’inerenza della rinuncia, come un autentico costo d’esercizio, all’attività d’impresa.
Ma l’Amministrazione finanziaria ha contestato questo inquadramento recuperando a tassazione il relativo maggior reddito.
Tali somme, diversamente da quelle versate a seguito di transazioni perfezionate, ad esempio, per prevenire contenziosi giudiziari [che rispettano effettivamente il c.d. principio di inerenza e quindi sono deducibili nell’anno in cui si manifestano], non possono essere considerate come costo d’esercizio dato che, sotto un certo profilo, vanno equiparate a liberalità verso il socio senza alcun vantaggio per la società.
Naturalmente, questo è una conclusione che ragionevolmente può riguardare – nel vostro caso – anche l’eventuale rinuncia della società al rimborso da parte dei soci di quanto prelevato in eccesso rispetto agli utili prodotti.

 

(mario astrologo)

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