Devo acquistare un’auto che vorrei assegnare gratuitamente ad un dipendente della farmacia.
Quali sono le ipotesi consentite?

Una vettura aziendale, se concessa in uso a un dipendente, può comportare scenari – sul piano tributario – diversi tra loro.
Distinguiamo pertanto le varie fattispecie.

  • Autovettura concessa al dipendente per uso esclusivamente aziendale.

Il lavoratore non trae evidentemente alcun beneficio personale, e dunque non è configurabile alcuna tassazione a suo carico, ne l’assoggettabilità a contribuzione di un qualunque importo.

  • Autovettura concessa al dipendente per uso privato.

Al contrario del caso precedente, qui – proprio perché l’uso della vettura è esclusivo del lavoratore – è configurabile la percezione di un reddito da parte sua, come tale interamente tassabile; il valore soggetto a tassazione è quello normale della vettura, cioè il valore c.d. di mercato, prendendo come riferimento le tariffe di autonoleggio.

  • Autoveicolo concesso al dipendente per uso promiscuo.

Il mezzo viene quindi usato dal lavoratore sia per esigenze aziendale che personali e dunque la concessione in uso della vettura in tale ipotesi produce parzialmente un reddito tassabile [e naturalmente assoggettabile a contribuzione] per il dipendente, assumendo questa volta come base di calcolo le tabelle ACI.
Si tratta, come noto, della formula più utilizzata e perciò della tipologia più ricorrente, che permette alla farmacia – come altre volte abbiamo illustrato – di dedurre i costi di gestione del mezzo al 70% anziché al 20%, e però a condizione che:

– l’uso promiscuo sia comprovato da idonea documentazione (lettera di assegnazione);

– l’utilizzo della vettura rientri tra le mansioni del dipendente;

– il mezzo sia assegnato a quest’ultimo per la maggior parte del periodo di possesso [e comunque si tenga presente che l’assegnazione in uso può assumere anche caratteri di discontinuità con il diritto della farmacia di cumulare i giorni di assegnazione ai vari dipendenti].

Aggiungiamo che la deducibilità del 70% dei costi di gestione viene calcolata sul valore del bene, indipendentemente pertanto dalla quantificazione del fringe benefit in capo al dipendente.
Da ultimo, quando all’amministratore della società sia erogato un compenso come co.co.co., l’eventuale assegnazione a lui di una vettura aziendale comporta bensì l’applicazione anche in tal caso delle regole di determinazione del fringe benefit [che, come vedremo in un’altra occasione, osservano in particolare il principio “meno l’autovettura inquina e meno è tassata”], ma non è applicabile la deduzione al 70% in capo all’azienda.

(luisa santilli)

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