Come è noto, sono numerosi i benefici recati dalla c.d. “tregua fiscale” e a questi – con l’Art. 23 del D.l 30 marzo 2023 n. 34 – se ne aggiunge un altro di carattere non meramente economico perché coinvolge anche gli aspetti penali.

Infatti, per i contribuenti che aderiranno a una qualsiasi delle misure previste dall’ultima manovra finanziaria si renderà applicabile, in presenza di un procedimento penale ancora in fase d’appello per i reati di:

omesso versamento di ritenute non dovute o non certificate;

indebita compensazione di crediti non spettanti;

omesso versamento IVA;

una speciale causa di non punibilità*.


*N.B. Sono ritenute di “non punibilità” le cause che neutralizzano o rendono non applicabile la pena prevista dalla norma penale.


Per “beneficiare”, tuttavia, di questa causa di non punibilità è necessario che le procedure fiscali attivate siano state correttamente definite e che gli importi dovuti vengano versati nelle modalità previste dalla sanatoria.

(cecilia sposato)

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