Come è noto, sono numerosi i benefici recati dalla c.d. “tregua fiscale” e a questi – con l’Art. 23 del D.l 30 marzo 2023 n. 34 – se ne aggiunge un altro di carattere non meramente economico perché coinvolge anche gli aspetti penali.
Infatti, per i contribuenti che aderiranno a una qualsiasi delle misure previste dall’ultima manovra finanziaria si renderà applicabile, in presenza di un procedimento penale ancora in fase d’appello per i reati di:
– omesso versamento di ritenute non dovute o non certificate;
– indebita compensazione di crediti non spettanti;
– omesso versamento IVA;
una speciale causa di non punibilità*.
*N.B. Sono ritenute di “non punibilità” le cause che neutralizzano o rendono non applicabile la pena prevista dalla norma penale.
Per “beneficiare”, tuttavia, di questa causa di non punibilità è necessario che le procedure fiscali attivate siano state correttamente definite e che gli importi dovuti vengano versati nelle modalità previste dalla sanatoria.
(cecilia sposato)
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