Ho letto una Vs recente News sul domicilio digitale della società. Ho effettuato, come richiesto, la comunicazione della pec della sola Farmacia alla CCIAA quale Domicilio Digitale. Sono però ormai abituata ad usare la mia email professionale per tutte le comunicazioni con la Asl e con i Fornitori. Di conseguenza controllo solo la mia pec professionale e quasi mai quella della Farmacia perché lì non ricevo mai nulla. Ho l’impressione che debba essere il contrario e cioè che io debba controllare soprattutto la casella pec della società.
Comunque, rischio qualcosa?

In effetti, di recente ci siamo occupati in un paio di circostanze dell’obbligo di comunicazione della propria Pec, distinguendo quella della società titolare di farmacia [non importa se di persone o di capitali], che riveste evidentemente maggiore importanza pratica riguardando la vita “tumultuosa” dell’impresa sociale, da quella della persona fisica del professionista.

Colmando una lacuna della Sediva News del 14.07.2022 [“Pec-domicilio digitale di una società nei rapporti con la CCIAA non può essere utilizzata una Pec professionale…”] dobbiamo aggiungere, rispondendo anche a una vs. precisa domanda, che – nel caso di inottemperanza del farmacista persona fisica sia all’obbligo di comunicare la Pec al proprio Ordine e sia anche alla successiva diffida di quest’ultimo, egli può essere sanzionato ai sensi dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni, che a propria volta rinvia all’art. 2630 del cod.civ. secondo cui: “Chiunque, essendo ritenuto per legge a causa di funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, ovvero ometta di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica… omissis… è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1032 euro”, sanzione riducibile a un terzo se la comunicazione avviene “nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti”.

Sul comportamento al riguardo degli Ordini professionali in generale abbiamo già formulato i nostri rilievi.

Nel ricordare inoltre che il Domicilio Digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata [PEC] valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, sottolineiamo ancora una volta che la pubblica amministrazione, i soggetti gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico notificano direttamente al domicilio digitale ai sensi dell’art. 6 comma 1 quater del d.lg. 82/2005 i propri atti.

E, attenzione, tra questi loro atti rientrano anche i verbali relativi proprio – guarda caso – alle sanzioni amministrative, nonché, soprattutto, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni.

Il domicilio digitale, beninteso, potrà però anche essere utilizzato dal privato per notificare al privato atti giudiziari e/o diffide.

Insomma, rammentiamo una volta di più, è ineludibile controllare costantemente – meglio se quotidianamente – il proprio domicilio digitale, anche per evitare di incappare in sorprendenti preclusioni e/o decadenze.

(aldo montini)

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