Nonostante abbia cercato di documentarmi al riguardo, non ho trovato alcunché in merito alla possibilità di definire con facilitazioni le comunicazioni di irregolarità emesse per liquidazioni periodiche IVA. Vi chiedo se possa applicarsi o meno la disciplina della definizione agevolata anche alle LIPE.
La risposta deve essere senz’altro affermativa, perché anche le comunicazioni di irregolarità emesse a fronte del controllo dei dati delle LIPE possono essere definite in via agevolata.
Infatti, con la risoluzione n. 7/E del 14 febbraio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “anche con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA possano trovare applicazione le nuove misure agevolative” previste dal comma 155 dell’art. 1 L. n. 197/2022*
*Art. 1, comma 155, L n. 197/2022: le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo
(matteo lucidi)
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