L’articolo 3-bis del Milleproroghe modifica alcune disposizioni riguardanti la c.d. “tregua fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023 con particolare riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, stabilendo innanzitutto che i provvedimenti con cui gli enti territoriali scelgono di applicare l’istituto acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore.
Inoltre, gli enti territoriali possono stabilire, entro il 31/03/2023 [dunque il termine è vicino alla scadenza…] – con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti – di applicare in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie:
- la conciliazione agevolata delle stesse controversie;
- la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione;
- la regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
Viene modificata anche, come diciamo nel titolo, la disciplina del cd. “saldo e stralcio”*.
*N.B.: Ci riferiamo a quella particolare “rottamazione” dei debiti tributari, di importo residuo al 01/01/2023 fino a 1.000 euro [un ammontare questo che comprende capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni], risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
A tale proposito viene prevista:
- l’estensione dal 31/3/2023 al 30/4/2023 dell’operatività dell’annullamento automatico dei debiti;
- la proroga, sempre al 31/03/2023, del termine – inizialmente fissato al 31/01/2023 – entro cui gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare di non aderire all’annullamento dei ruoli;
- la possibilità, infine, per questi enti ed entro la stessa data [in alternativa al provvedimento di cui al punto precedente e fermo restando il regime generale delle esclusioni dall’annullamento automatico] di applicare integralmente le disposizioni in materia di annullamento automatico ai debiti di importo residuo, al 1/1/2023, fino a 1.000 euro. In altri termini, come vediamo, è estesa anche ai carichi formati dagli enti diversi da quelli statali – per lo più si tratta dei comuni – la possibilità di ammettere lo stralcio, sempre nel limite dell’importo complessivo di 1.000 euro al 01/01/2023, anche delle somme in sorte capitale, cioè delle maggiori imposte in riscossione.
(stefano civitareale)
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