Il D.L. n. 11/2023 ha introdotto – come stiamo constatando perché in questo momento se ne parla un po’ dappertutto, e non solo a Palazzo Chigi – novità molto importanti in materia di superbonus e di bonus edilizi, in particolare escludendo [al di fuori delle ipotesi di dolo] la responsabilità dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura – maturando quindi un credito d’imposta – quando costoro dimostrino l’effettività delle opere/forniture oggetto del bonus.
La documentazione da produrre, necessaria a soddisfare tale onere probatorio [secondo l’intervento effettuato nelle opere di ristrutturazione], è la seguente:
- Titolo edilizio abilitativo degli interventi;
- Visura catastale ante operam;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL;
- Fatture/ricevute che possano provare le spese sostenute per i lavori svolti;
- Asseverazioni: solo se obbligatorie;
- Delibera condominiale approvata;
- Attestazione antiriciclaggio;
- Visto di conformità circa la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
- Documentazione prevista per gli interventi di natura energetica [se non obbligatoria andrà prodotto l’atto di notorietà].
In conclusione, è opportuno precisare che la mancanza della documentazione suindicata non è di per sé sufficiente a configurare un’ipotesi di responsabilità solidale per dolo e colpa grave del cessionario che, tuttavia, può sottrarvisi solo provando quel che per lui è un onere: cioè la propria diligenza o la non gravità della negligenza.
Naturalmente torneremo ancora sul tema tuttora molto caldo.
(cesare pizza)
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