Vorremmo predisporre dei buoni regalo che i nostri clienti possano acquistare e regalare a parenti e amici e che possono essere spesi per l’acquisto di tutti i prodotti e/o servizi offerti dalla nostra farmacia. Vorremmo sapere come gestire la cosa da un punto di vista fiscale, e qual è la normativa di riferimento.

L’operazione che intendete porre in atto è sicuramente inquadrabile nella casistica dei c.d. “buoni corrispettivo-multiuso” di cui all’art. 6-quater del D.P.R. 633/72.
Questi buoni, ove rilasciati da una farmacia, possono essere spesi evidentemente soltanto in quella farmacia e per l’acquisto di un’ampia cerchia di prodotti e/o servizi con aliquote iva differenziate.
Pertanto, visto che al momento della loro emissione non è possibile determinare con esattezza l’aliquota Iva applicabile, il loro rilascio al cliente costituisce di per sé un’operazione esclusa da Iva [cioè, un mero incasso di denaro] per cui non dovrebbe essere emesso nessun documento commerciale, e men che meno una fattura, limitandosi a registrare in contabilità un debito per la futura cessione del bene in contropartita all’incasso.
Sarebbe però utile, quanto opportuno, “memorizzare” l’avvenuto incasso – anche se, come detto, non rilevante ai fini iva – con il rilascio di un documento commerciale con codice natura N2-Operazioni fuori campo Iva, anche per ragioni di trasparenza gestionale, garantendo la corrispondenza tra l’importo incassato e quello certificato dall’RT.
Al momento poi della spendita del voucher – quando per l’appunto sarà nota la/le aliquota/e iva applicabile/i in funzione del/dei prodotti scelti – la farmacia emetterà documento commerciale, ma avendo cura di evidenziare che l’incasso del corrispettivo non è materialmente avvenuto e in modo tale che nel tracciato telematico di trasmissione dei dati il valore del buono riscattato confluisca nel campo 4.2.4 “sconto a pagare” del tracciato dei “tipi dati per corrispettivi” che, tuttavia, secondo le specifiche tecniche, è predisposto ad accogliere anche l’importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso.
In alternativa, se richiesta dal cliente, può essere emessa fattura.
Una volta documentata l’operazione (documento commerciale o fattura che sia) si contabilizzerà tra i ricavi il corrispettivo della cessione stornando il debito rilevato precedentemente.
Per eventuali futuri controlli del Fisco è bene, poi, conservare i buoni ritirati al momento della loro spendita, annotando sugli stessi gli estremi del relativo documento commerciale.
Sui voucher, da datare e numerare progressivamente, quali che siano il loro aspetto, la loro grafica o la loro denominazione [buono acquisto o buono spesa ma anche buono-regalo, ecc.], dovrà apparire – magari richiamata con un asterisco collocato al punto giusto e con un carattere ridotto, sia pure leggibile – la norma di riferimento: “buono corrispettivo multiuso emesso ai sensi dell’art. 6-quater del D.P.R. 633/72 e succ.modif. e integr.”* oltre alle condizioni di utilizzo degli stessi [termine di validità, eventuale inutilizzabilità per l’acquisto di taluni beni e/o servizi, ecc.]


*Art. 6 quater

  1. Un buono-corrispettivo di cui all’articolo 6 bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
  2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da’ diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
  3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6, assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

La stessa Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 523 del 29 luglio 2021 ha chiarito che “per i buoni multiuso l’iva sarà esigibile quando i beni o servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, mentre qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto all’imposta”.
Concludiamo queste brevi note trasferendo a Lei un dubbio, che peraltro ci pare del tutto lecito: queste iniziative, cioè, possono riguardare anche i medicinali [SOP, OTC, fascia C, fascia A, ecc.] e quindi il buono può effettivamente essere utilizzato – come specificato nel quesito – per l’acquisto di tutti (ma proprio tutti) i prodotti offerti dalla farmacia?
Non si può infatti escludere che tali iniziative possano, sia pure indirettamente, costituire – soprattutto dinanzi a una verifica dei NAS molto rigorosa [che non sono certo l’eccezione…] – attività promozionali al consumo appunto di farmaci, quel che notoriamente è vietato dall’art. 5, comma 2, D.L. 223/2006.
La risposta all’interrogativo, però, deve restare fatalmente sospesa anche perché può dipendere dalle tante variabili che in astratto possono caratterizzare i “buoni corrispettivo multiuso”: quel che possiamo suggerire, in definitiva, è di apporre sul bonus una sovrascritta, o una qualunque notazione, che specifichi in termini non equivoci la sua inutilizzabilità per l’acquisto di medicinali e allora, in tal caso, la violazione si materializzerebbe/consumerebbe soltanto se e quando la farmacia sorvolasse allegramente su quella notazione e consegnasse (anche) dei farmaci a scomputo del valore del bonus.

(stefano civitareale – aldo montini)

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