L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 81/e del 2022 ha ricordato che i codici tributo n. 6960, 6961, 6966, 6962, 6963, 6964, 6965, 6967, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727 non sono più utilizzabili – a parziale compensazione, come noto, dei costi sostenuti per l’acquisto di gas energia elettrica e carburanti nel primo e secondo trimestre 2022 – perché il termine ultimo è scaduto il 31 dicembre 2022.

Dal 1° gennaio, chiarisce anche l’AdE, l’operatività dei detti codici è circoscritta alla modalità di utilizzo “a debito”, nei casi cioè in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

(aldo montini)

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