[…che però diventa mensile]

È stato prorogato al 31/12/2023, come noto, il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie/cessioni di medicinali e dispositivi medici resi alla persona fisica che [anche solo potenzialmente] sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

Pertanto, per tutto il 2023 rimane per tali operazioni l’obbligo di fatturazione cartacea anche nel caso in cui la fattura contenga altre prestazioni/cessioni estranee al “sanitario” [ad esempio: cessione contestuale di farmaci e cosmetici].

Il divieto, come si ricorderà, era finalizzato a tutelare la privacy dei clienti circa i dati relativi alle loro condizioni di salute e, poiché l’Agenzia delle Entrate non ha adottato le necessarie tutele in materia [contrariamente a quanto ha fatto, ad esempio per le prestazioni legali], la scelta della proroga è stata l’unica percorribile.

Con l’occasione ricordiamo che viene rinviata al 1 gennaio 2024 anche l’entrata in vigore dell’obbligo di trasmettere – esclusivamente al STS mediante opportuni adattamenti dei registratori telematici (RT) – tutti i dati dei corrispettivi giornalieri della farmacia, compresi quindi anche quelli relativi alle vendite “non Tessera Sanitaria”.

Insomma, anche per tutto il 2023 resta confermata la facoltà del duplice invio, ed esattamente:

  • di tutti i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (SDI);
  • dei soli corrispettivi “Tessera Sanitaria” al STS ai fini della predisposizione della precompilata.

Per questi due importanti adempimenti, in definitiva, anche per il 2023 non cambia nulla rispetto alla situazione attuale.

La circostanza, infine, è utile per rammentare altresì che – con decorrenza 1 gennaio 2023 – entra in vigore l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con cadenza mensile, e precisamente entro il termine del mese successivo alla data dell’emissione o a quella, se successiva, dell’incasso del documento fiscale; cade dunque definitivamente la periodicità semestrale prevista fino al 31 dicembre 2022.

Quindi, ad esempio, i dati di gennaio 2023 dovranno essere trasmessi entro il successivo 28 febbraio e così via.

(Studio Bacigalupo Lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!