Ormai da un paio di anni io e il mio socio, con cui partecipo al 50% in una snc titolare di farmacia, vorremmo cominciare a fare qualche investimento e avevamo pensato di acquistare una parafarmacia vicina alla nostra farmacia.
Ci sono preclusioni come mi hanno riferito?

È proprio così, essendo ancora oggi precluso a una società titolare di una o più farmacie l’acquisizione e/o la gestione di un qualsiasi altro esercizio, e quindi anche di una parafarmacia, quel che del resto abbiamo sottolineato parecchie volte.
È infatti l’esclusività dell’oggetto sociale di una società titolare di farmacia – espressamente sancita dall’art. 7 della l. 362/91 – a costituire un ostacolo ancora insormontabile.
Già nel 2010, in ogni caso, il Ministero della Salute, con la nota n. 0033192–P, aveva espresso parere negativo in questo senso e per le stesse ragioni appena ricordate.
Tale avviso ministeriale, pur datato, mostra una “resilienza” straordinaria perché anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito ripetutamente questo principio affermandone la sopravvivenza sia al Crescitalia che, soprattutto, alla l. 124/2017.
Ma, come abbiamo già rilevato in precedenza, (anche) qui un “cambio di rotta” – magari in tempi non ravvicinatissimi – è tutt’altro che da escludere.
Non vi resta pertanto, specie nel caso in cui abbiate individuato un locale particolarmente idoneo all’esercizio di una parafarmacia [e in grado di utilizzare l’investimento che avete in mente] e per di più ubicato – come il quesito riferisce – vicino alla farmacia sociale, che operare l’acquisto a nome di un socio [salvi gli opportuni accordi con l’altro socio] oppure a nome di una società, di persone o di capitali, costituita dagli stessi soci della snc titolare di farmacia e, perché no?, attribuendone loro le partecipazioni nelle stesse percentuali di quest’ultima, cioè in ragione del 50%.

(cesare pizza)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!