Come ogni anno, ormai in vista delle imminenti festività, per le farmacie – come sapete – è un’ottima occasione per “omaggiare” i propri clienti e/o fornitori, ma anche il personale della farmacia.
Anche quest’anno, dunque, è doveroso qualche chiarimento sugli aspetti fiscali nelle due diverse ipotesi distinguendo perciò, in particolare, i beni e/o servizi offerti ai dipendenti e beni e/o servizi erogati ai clienti e/o ai fornitori, cioè ai soggetti “esterni” alla farmacia.
- OMAGGI AI DIPENDENTI
In questo caso, il trattamento fiscale del costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare appunto come omaggio ai dipendenti e/o ai soggetti fiscalmente assimilati [come i co.co.co, i collaboratori all’impresa familiare, i prestatori di lavoro autonomo occasionale], e differenziando tra loro le varie imposte, è il seguente.
Iva
L’imposta assolta sugli acquisti dei detti beni – quando, beninteso, non si tratti di articoli o prodotti acquistati dalla farmacia per la rivendita e quindi oggetto dell’attività dell’impresa [si pensi, ad esempio, a un telefono cellulare che non è evidentemente un articolo che le farmacie in genere trattano] – è indetraibile, indipendentemente dall’ammontare del costo sostenuto.
Peraltro, l’eventuale successiva loro cessione gratuita [come proprio nel caso dell’“omaggio”] è esclusa da IVA secondo quanto disposto dall’art.2, c.2, n.4 del dpr n. 633/72, cosicché in sostanza per queste operazioni la farmacia non deve emettere nessun documento fiscale.
Ben diversamente, quando gli omaggi ai dipendenti riguardino beni oggetto dell’attività, come ad es. un cosmetico, la detrazione dell’Iva relativa al costo sostenuto dalla farmacia spetta per il totale del suo ammontare, ma allo stesso modo – attenzione – la farmacia sconta l’Iva [sempre per il totale del suo ammontare] sulla successiva cessione gratuita al dipendente: insomma, come si vede, l’intera operazione ai fini dell’Iva diventa neutra, anche se ovviamente è sempre facoltà della farmacia non detrarre l’Iva sull’acquisto del cosmetico e di conseguenza non assoggettare all’imposta la successiva cessione gratuita.
Irpef o Ires
Invece, sia che gli omaggi riguardino beni estranei oppure beni inerenti all’attività dell’impresa di farmacia [quindi, per stare agli stessi esempi, il telefono cellulare o il cosmetico], il loro costo di acquisto – che diventa una spesa per prestazioni di lavoro – è comunque, proprio per questo, interamente deducibile come costo d’esercizio della farmacia, e del resto nella stessa tipologia di costo rientrano anche le spese sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità ai lavoratori.
Irap
I costi sostenuti vanno anche qui inclusi tra le spese per prestazioni di lavoro e però – appunto in quanto tali – non concorrono [perché indeducibili] alla formazione della base imponibile IRAP, quale che sia la forma giuridica con cui la farmacia è esercitata, cioè indifferentemente che si tratti di un’impresa individuale o di una società, di persone o di capitali che sia.
Aggiungendo ora qualche ulteriore precisazione anche con riguardo ai riflessi di queste operazioni sulla posizione fiscale dei lavoratori, è bene ricordare che – secondo quanto disposto dall’art. 51, comma 2, del DPR 917/1986 – gli omaggi ai dipendenti non concorrono sempre a formare reddito per questi ultimi ma soltanto quando il valore complessivo dei beni sia di importo inferiore per ciascun periodo d’imposta a € 258,23 per ogni unità lavorativa [anche se part-time] ma tenendo presente che tale soglia di esenzione è passata da € 258,23 a € 3.000 sia pure solo per il 2022, come previsto dal Decreto Aiuti Quater.
Pertanto, affinché gli omaggi non costituiscano appunto reddito imponibile per il dipendente, è imprescindibile che – nel corso di uno stesso periodo d’imposta – non siano state elargite al lavoratore liberalità in beni per un valore complessivo superiore alle dette soglie [€ 258,23 e per quest’anno € 3.000, invece dei 600 euro che prima del Decreto Aiuti Quater costituivano il tetto delle liberalità in argomento], ricordando inoltre che a questi fini tra gli omaggi rientrano anche, ad esempio, le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Perciò, esemplificando: se la mia farmacia ha erogato a novembre scorso a tutti i dipendenti € 500 [quando l’importo limite per il 2022 era, come detto, € 600], li ha subito dopo “omaggiati” di un gadget del valore di € 50 e ha infine sostenuto il pagamento delle loro utenze domestiche per un importo complessivo [ad esempio] di € 550, ora potrà loro corrispondere, sempre all’interno del regime di esenzione di cui abbiamo parlato, la somma pari alla differenza tra il tetto di € 3.000 e la sommatoria delle tre “voci” [500+50+550=1.100], quindi un ammontare fino a € 1.900.
Infine, attenzione, il superamento di quegli importi limite – € 258,23 e per quest’anno € 3.000 – comporta addirittura, come abbiamo già osservato a suo tempo [quando il tetto era stato provvisoriamente fissato in € 600], anche la tassazione dell’intera somma/valore oggetto di liberalità al dipendente, e quindi, nell’esempio appena esposto, ove la mia farmacia erogasse – ai vari titoli di cui si è detto – il valore complessivo di € 3.000, e per un ammontare ad esempio di totali € 3.800, verrebbe assoggettato interamente a tassazione quest’ultimo importo.
- OMAGGI ALLA CLIENTELA [E/O AI FORNITORI]
Anche in questa diversa macro-ipotesi, nel caso di omaggi costituiti da beni non inerenti all’attività d’impresa, la valutazione va operata sotto tre distinti profili:
Iva
La detraibilità dell’imposta sugli acquisti di omaggi a clienti e fornitori è collegata al costo dei singoli beni e quindi:
- per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 50, l’IVA è interamente detraibile;
- per i beni di costo unitario superiore a € 50, l’IVA è invece indetraibile.
Irpef o Ires
Il costo sostenuto dalla farmacia, sempre per l’acquisto dei detti beni, si qualifica come spesa di rappresentanza, a prescindere dal valore unitario del bene, e dunque il loro costo è deducibile:
- interamente, laddove l’importo unitario sia pari o inferiore a € 50;
- in misura percentuale, ma per scaglioni rispetto ai ricavi qualora per quanto detto il costo unitario del bene-omaggio sia superiore a € 50 [e, come si rileva dallo schema seguente, per la generalità delle farmacie tale misura è pari all’1,5% dei ricavi complessivi]:
Ricavi complessivi nel periodo d’imposta |
% di deducibilità per omaggi |
Fino a 10 milioni di euro |
1,5 |
Oltre 10 milioni di euro a fino a 50 milioni di euro |
0,6 |
Oltre 50 milioni di euro |
0,4 |
N.B. Ai fini del rispetto del limite di € 50, nel caso di omaggi a loro volta costituiti da più beni [ad es. un cesto natalizio] occorre fare riferimento al valore complessivo di tutti quelli che compongono l’omaggio, e non al valore di ciascuno di essi.
Irap
Occorre distinguere tra:
- soggetti IRES e soggetti IRPEF che hanno optato per la determinazione dell’IRAP secondo le regole delle società di capitali [in pratica, più o meno la totalità delle farmacie assistite]: per tali soggetti, le spese di rappresentanza sono interamente deducibili;
- e soggetti IRPEF, che invece determinano l’IRAP ai sensi dall’art. 5-bis, del dlgs n. 446/1997 [si tratta delle società di persone e delle ditte individuali]: qui le spese di rappresentanza, in quanto oneri diversi di gestione, sono indeducibili.
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Questo, per concludere, è il quadro generale degli aspetti fiscali relativi agli omaggi elargiti dalla farmacia ai dipendenti e ai clienti/fornitori, ma – come probabilmente avrete colto – questo regime [se prescindiamo dalla citata novità dei 3.000 euro recata dal Decreto Aiuti Quater] replica sostanzialmente quello in atto in questi ultimi anni.
(andrea raimondo – stefano olivieri)
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