[…a meno che evidentemente il lavoratore non ne abbia almeno in parte già fruito e sempreché la Farmacia l’abbia invitato formalmente a goderne]
Nella mia farmacia c’è un dipendente che lavorerebbe 365 giorni all’anno. Tuttavia, il 31 dicembre si avvicina e non ha ancora usufruito delle due settimane di ferie obbligatorie. Io gli ho mandato una raccomandata dove lo intimavo a prendersi le ferie.
Cosa succede se lui continua a lavorare?
Come abbiamo più volte sottolineato, è irrinunciabile per il lavoratore il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite [art. 36 co. 3 della Costituzione] e dunque, per intenderci, qualsiasi patto contrario è nullo: la finalità delle ferie è notoriamente quella del reintegro delle energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, consentendo allo stesso tempo al lavoratore di partecipare alla vita familiare.
Salva diversa indicazione del CCNL, il lavoratore – perciò anche il vs. dipendente – ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie l’anno anche se evidentemente la loro maturazione dipenderà nel concreto anche dalle assenze e/o sospensioni nel corso dell’anno dell’attività lavorativa, ma dovrà anche essere proporzionata all’orario di lavoro [nel senso che, ad esempio, nel classico caso di part-time verticale, immaginando 32 ore settimanali concentrate in quattro giorni, il calcolo delle ferie spettanti annualmente dovrà essere adeguato alle giornate di effettivo lavoro all’interno della settimana], ma qui, quantomeno per semplicità espositiva, ci limitiamo a fare esclusivo riferimento al contratto di lavoro full-time.
Tornando allora a questa ipotesi base, il datore di lavoro da par suo ha l’obbligo di far godere al lavoratore:
- un periodo minimo di ferie di due settimane – che, a sua richiesta, devono essere consecutive [sia pure compatibilmente con le esigenze aziendali] – entro l’anno solare di maturazione, cosicché, poniamo, per le ferie maturate nel 2022 tale periodo minimo, nel caso in cui non fosse stato eventualmente goduto, dovrà essere fruito entro il 31 dicembre 2022;
- nonché, entro i diciotto mesi successivi alla scadenza dell’anno di maturazione [e cioè, in questa ipotesi, entro il 30 giugno 2024] le restanti due settimane, alle quali tuttavia – è chiaro – bisognerà aggiungere almeno [altre] due settimane, quelle cioè che sceglie il lavoratore, relative all’anno 2023, anche se da fruire evidentemente entro il 31 dicembre 2023.
In ogni caso, attenzione, le ferie non godute non possono essere sostituite dalla relativa indennità, fatti salvi gli specifici casi indicati dalla legge [cessazione del rapporto di lavoro, contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno].
La giurisprudenza – ripetutamente chiamata in causa su questa delicata vicenda – ha chiarito che il datore di lavoro, proprio tenuto conto del carattere imperativo del diritto del lavoratore alle ferie annuali, è obbligato ad assicurarsi che egli sia messo nelle condizioni di goderne concretamente e perciò è tenuto a invitarlo formalmente a fruirne e inoltre a informarlo [in tempo utile per permettergli di giovarsi effettivamente del periodo di riposo] che, in caso di mancata fruizione, le ferie non godute andranno perdute.
Per quanto si è già osservato, dunque, il lavoratore – fermo il rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi ora indicati – perderà in tale evenienza il diritto di fruire, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, del periodo minimo di due settimane.
È evidente perciò che il datore di lavoro dovrà prestare molta attenzione alla scadenza del 31 dicembre e aver cura [ove naturalmente non vi avesse già provveduto come peraltro è dato spesso vedere] di:
– inviare al lavoratore [in tempo utile, come detto] una comunicazione formale con cui lo inviti a voler fruire delle (residue) ferie di sua spettanza; e di
– informarlo che, diversamente, egli perderà il diritto sia a beneficiarne che a riscuotere la relativa indennità sostitutiva.
Pertanto, nel caso in cui il vs. dipendente non usufruisca concretamente delle due settimane di ferie [sempreché ancora gli residuino per non averne goduto nel corso dell’anno] entro il 31 dicembre – non dando quindi seguito, di fatto, alla raccomandata da voi inviata – rischia di perderle definitivamente.
Il che significa anche, almeno per quanto vi riguarda, che la vs. raccomandata dovrebbe [usiamo il condizionale perché non ne conosciamo il contenuto…] mettervi al riparo da conseguenze pregiudizievoli sia da parte del lavoratore – che quindi non avrà il diritto di invocare il godimento delle due settimane nel prossimo anno – e sia da parte dell’Inps, che non avrà titolo per irrogare alla Farmacia le sanzioni previste, come abbiamo già rilevato in altre circostanze, in caso di violazione di diritti… inviolabili del lavoratore, come sono naturalmente quelli in argomento.
Chi invece non avesse ancora formalizzato l’invito al lavoratore a fruire entro il 31 dicembre 2022, è necessario ribadirlo ancora, delle giornate di ferie non ancora usufruite rispetto alle due settimane di periodo minimo spettante, sarà bene che vi provveda a tamburo battente, vista l’imminente scadenza dell’anno, consentendo perciò al lavoratore – che fosse ancora in credito anche solo di poche giornate di ferie – di usufruirne [pure a scapito, magari, della migliore funzionalità della gestione della farmacia], anche per evitare, tutto sommato, i fulmini dell’Inps.
Comunque, per concludere, si tratta di situazioni tutt’altro che agevoli da condurre, come del resto è facilmente intuibile, perché – vale la pena ribadirlo – la farmacia, per sottrarsi a qualsiasi conseguenza e considerato che l’indennità sostitutiva (come detto) non può essere liquidata neppure per un euro, deve essere in grado di dimostrare, in caso di controversia, di aver assolto agli obblighi di invito e di informazione cui si è accennato poco fa.
(giorgio bacigalupo)
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