[…cancellata la scadenza di fine anno]
Con il Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 446073 del 5 dicembre u.s., è stata cancellata la scadenza del 31.12.2022 entro la quale – come gli interessati ben sanno – i gestori [compresi evidentemente i titolari di farmacia] di vending machine di vecchia generazione, in funzione alla data del 1°gennaio 2017, avrebbero dovuto adeguarle, così da permettere la continuazione della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati delle vendite realizzate e documentate con corrispettivi giornalieri.
Saranno a tal fine adottati ulteriori provvedimenti per pianificare non solo le tempistiche di adeguamento, ma anche le nuove specifiche tecniche da implementare.
La motivazione del differimento sta – come è stato chiarito – nella crisi economica determinata dall’epidemia di Covid-19 e quindi nell’esigenza di evitare agli operatori un ulteriore aggravio determinato dall’adeguamento tecnico dei distributori automatici.
Il differimento non implica naturalmente che i relativi dati non debbano essere comunicati al Fisco, anche se – è chiaro – bisognerà continuare ad avvalersi delle modalità già oggi utilizzate secondo che la vending machine presenti o meno una porta di comunicazione.
Al riguardo, si ricorda anche che sono intervenuti due Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate:
- il 102807 del 30 giugno 2016;
- il 61396 del 30 marzo2017.
Il primo definisce le informazioni, le regole tecniche e gli strumenti appunto per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri per le vendite di beni e servizi realizzate avvalendosi di distributori automatici dotati di porta di comunicazione, in grado di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo mobile al momento del prelevamento del denaro contante dalle periferiche di pagamento, per poi trasmetterle telematicamente al Fisco utilizzando un apposito servizio web.
Il secondo provvedimento, invece, definisce la rilevazione manuale dei dati di vendita dei distributori automatici senza porta di comunicazione, utilizzando in questo caso un dispositivo mobile [generalmente una app da scaricare sul cellulare aziendale] su cui il farmacista imputa le informazioni, a meno che il distributore non sia in grado di trasmettere direttamente i dati.
L’invio può essere effettuato con una frequenza variabile, purché entro un intervallo massimo di 60 giorni.
Per concludere, dobbiamo solo attendere le ulteriori indicazioni amministrative in merito [non è realistico pensare invece a un intervento legislativo], ma per ora potete continuare a utilizzare i distributori automatici che sono a Vs. disposizione senza pertanto effettuare nessuna modifica e/o sostituzione alle vending machine.
(andrea raimondo)
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