Ho appena ricevuto una Pec dall’Agenzia delle Entrate contenente una comunicazione di irregolarità contestate in ordine alla dichiarazione del 2020, riferita ai redditi del 2019, chiedendomi il pagamento di € 9.875 entro 30 giorni dalla notifica.
Di che cosa si tratta? Qualora l’importo richiesto fosse dovuto [perché mi sembra di ricordare che non ho pagato delle imposte per quell’anno], è possibile rateizzarlo?
La comunicazione di irregolarità che Lei ha ricevuto è generalmente chiamata avviso bonario ed è il risultato del c.d. “controllo automatico” [Cfr. art. 36 bis D.P.R. 600/73] con cui l’A.f. – utilizzando naturalmente procedure automatizzate – ri-calcola le imposte risultanti da TUTTE le dichiarazioni fiscali presentate dal singolo contribuente per TUTTI i singoli anni di imposta [Mod. Unico, Mod. Iva, Mod. Irap, ecc…], purché ovviamente non prescritti, anche se il Fisco si guarda bene dal far scadere i termini di prescrizione.
In questo ri-calcolo l’A.f. verifica in particolare – è chiaro – la corrispondenza con quanto effettivamente dichiarato e pagato.
Nel caso in cui dal controllo dovessero poi emergere delle irregolarità [come, ad esempio, omessi/carenti/tardivi versamenti di imposta, errori materiali commessi per la determinazione dell’imponibile e/o delle imposte dichiarate, ecc.], il contribuente riceve appunto – via Pec, o con raccomandata a/r – l’avviso bonario, all’interno del quale sono riportate sia le motivazioni della ri–determinazione dell’imponibile e/o delle imposte e sia il calcolo dell’ammontare contestato, comprensivo degli interessi e delle sanzioni comminate.
Passando quindi dagli aspetti generali dell’avviso bonario alla comunicazione che Lei ha ricevuto, dobbiamo confermarLe – sulla base della documentazione trasmessaci – che la pretesa erariale contestataLe sembra fondata, in quanto è facile verificare che in realtà non è stato pagato il secondo acconto Irpef per il 2019, i cui termini di pagamento scadevano il 30/11/2019.
Pertanto, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità, Lei dovrà versare quanto in essa richiesto per mezzo dell’allegato Mod. F24 “predeterminato”, così da evitare se non altro che le sanzioni applicate passino dal 10% al 30% dell’imposta dovuta .
N.B.: Si ricorda che, “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo” [Cfr. art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 70/2011].
In alternativa al versamento in unica soluzione, le somme da Lei dovute [senza perdere comunque il beneficio della riduzione delle sanzioni al 10%], possono essere pagate in rate trimestrali calcolate per mezzo del servizio di “Determinazione dei versamenti rateali” messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e accessibile [come da figura sotto riportata] da questo link.
Infatti, seguendo una procedura guidata di compilazione, in cui dovrà riportare i dati principali dell’avviso bonario ricevuto, Lei avrà la possibilità di determinare il piano rateale più aderente alle Sue esigenze [scegliendo da un minimo di due ad un massimo di venti rate trimestrali] e di stampare i Modd. F24 riferiti a ognuna delle singole rate che dovranno essere pagate entro le predeterminate scadenze.
N.B.: Come per il pagamento in unica soluzione, la scadenza per il versamento della prima rata è fissata a 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario.
(mauro giovannini)
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