[…questi vi subentra per donazione o successione]
Sono titolare di farmacia e dopo tanti anni di lavoro ho deciso di andare in pensione. Ho tre figli e una di loro è farmacista e quindi a lei ho deciso di donare la farmacia, senza passare per una società, perché le mie condizioni di salute purtroppo non promettono bene.
Posso immaginare quali siano le vs obiezioni ma ci tengo a precisare che gli altri due figli sono pienamente d’accordo sia perché hanno preso strade diverse e con successo e sia perché da parte mia è stato fatto per loro non meno di quello che può essere il valore della farmacia.
L’unico problema temo che possa derivare a mia figlia dalla comunione legale che lei ha con il marito che per di più è un commercialista affermato.
La domanda quindi è questa: a seguito della donazione a mia figlia la farmacia diventerebbe in comunione con il marito? E in questo caso quando?
Come in parecchie altre circostanze in cui abbiamo affrontato questioni riguardanti la comunione legale, ci pare necessario anche qui – prima di scendere nella disamina del quesito – dar conto almeno delle disposizioni civilistiche di maggior rilievo, ricalcando sostanzialmente in questo tema le linee già illustrate.
Dunque, qui ci interessano particolarmente gli artt. 177, 178 e 179: i primi due dicono quali beni o valori “costituiscono oggetto della comunione”, mentre l’art. 179 indica quelli che invece “non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge”.
Per comodità espositiva partiamo proprio da questi ultimi, cioè dai beni o valori che non entrano nella comunione legale, e che nel I comma dell’art. 179 sono:
lett. a): quelli di cui il coniuge era individualmente proprietario, o titolare di un diritto reale di godimento, “prima del matrimonio”;
lett. b): quelli “acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione”;
lett. c): quelli di “uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori”;
lett. d): quelli che “servono all’esercizio della professione del coniuge”, esclusi tuttavia i beni “destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione”;
lett. e): quelli “ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa”;
lett. f): quelli infine “acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o col loro scambio, purché ciò sia dichiarato all’atto dell’acquisto”, nonché (art. 179, II comma) i beni immobili o mobili c.d. registrati – auto, aerei e barche “immatricolate” – la cui esclusione dalla comunione “risulti dall’atto di acquisto” e “di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”.
Secondo l’art. 177 entrano invece nella comunione immediatamente, cioè al momento stesso della loro acquisizione da parte dell’uno e/o dell’altro coniuge:
1) i beni acquistati dai due coniugi “insieme o separatamente durante il matrimonio”, salvi quelli relativi ai già ricordati “beni personali”;
2) le “aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio”: sono le c.d. aziende coniugali, ma in questo caso, essendo il marito di Sua figlia un “commercialista affermato”, un problema di “farmacia coniugale” – se mai configurabile, e ci sono parecchi dubbi al riguardo anche per l’attività svolta dal marito – non potrà verosimilmente neppure porsi;
3) “gli utili e gli incrementi” delle aziende, sempre “cogestite”, ma “appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio” (anche questa è naturalmente una categoria estranea alla vicenda).
Sono inoltre “oggetto” di comunione, ma solo “de residuo” e perciò – come l’espressione latina agevolmente lascia intendere – soltanto se e nella misura in cui nel concreto siano ancora sussistenti alla data di scioglimento della comunione (essendone quindi sottratti finché questa è in vigore), anche:
4) i “frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi”;
5) i “proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi”.
Suo genero potrà quindi, ad esempio, disporre in piena autonomia di tutti i “proventi” della sua professione fino a quando la comunione legale perdurerà, ma alla data stessa del suo scioglimento [tra le cui cause, lo ricordiamo ancora una volta, c’è anche la separazione personale tra i coniugi, cosicché il regime cessa per effetto stesso della sentenza che omologa la separazione consensuale o pronuncia quella giudiziale] la comunione si estenderà ipso jure anche ai “proventi” ancora da lui non “consumati”, quelli appunto “residui”.
E così dicasi, per fare un altro esempio, per i canoni – sempre a quella data “percepiti e non consumati” – di una locazione avente ad oggetto un immobile proprio di uno soltanto dei coniugi.
Anche le aziende di proprietà esclusiva di un coniuge possono però ricadere nella comunione “de residuo”, cioè differita, dato che per l’art. 178 “i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa”.
Ora, a seguito della progettata donazione a Sua figlia, la farmacia certamente apparterrebbe soltanto a “uno dei coniugi” che altrettanto certamente l’avrebbe “costituita dopo il matrimonio”; se quindi Sua figlia la farmacia la ricevesse per una via negoziale diversa da una liberalità del padre, ricorrerebbero tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 178 appena riportato, con il conseguente insorgere in ordine ad essa della communio de residuo, sia pur, come si è visto, limitatamente ai soli “beni destinati all’esercizio dell’impresa”.
Senonché, ed eccoci al punto, la farmacia – prima ancora di un’“impresa” rientrante nell’area di operatività dell’art. 178 – costituirebbe comunque un bene per l’appunto acquisito da Sua figlia “per effetto di donazione” (oltre che “successivamente al matrimonio”) e quindi per ciò stesso uno dei “beni personali” indicati nell’art. 179.
C’è stata forse qualche incertezza al riguardo anche in giurisprudenza, ma il vero è che l’art. 179 sembra debba prevalere sempre sull’art. 178, e quindi – pur trattandosi ovviamente di un’“impresa” – una farmacia ricevuta in donazione (o per successione) da uno dei due coniugi non soltanto nasce come un bene “personale” (o proprio) di quel coniuge, ma è destinata a restare tale sia durante la comunione legale che anche dopo il suo scioglimento, senza essere insomma mai assorbita dalla comunione, né immediata né de residuo, e pertanto con l’ulteriore conseguenza che alla cessazione del regime ne resteranno estranei anche tutti i “beni destinati all’esercizio dell’impresa”.
A differenza, cioè, di una farmacia individualmente acquistata o conseguita prima o durante il matrimonio da un coniuge, poniamo, per concorso [alla quale invece l’art. 178 si applica pienamente], quella ricevuta per donazione (o successione) – “successivamente al matrimonio” (art. 179 lett. b) ma anche “prima del matrimonio” (art. 179 lett. a) – resta sempre un “bene personale” (o proprio) del coniuge donatario (o legatario), esattamente come una quota di snc o sas ricevuta allo stesso modo.
Per tornare al quesito, l’esercizio sarà dunque sempre nella piena disponibilità di Sua figlia, che potrà gestirlo del tutto insindacabilmente e destinare come meglio vorrà i profitti realizzati, come potrà anche cederlo liberamente a titolo oneroso o gratuito a qualsiasi terzo; e questo, sia prima che dopo la cessazione della comunione.
Certo, è possibile che – al pari di qualsiasi altro bene “personale” di uno dei coniugi – anche i frutti della farmacia, e forse i suoi proventi (perché in fondo derivano anch’essi da una sua “attività separata”), ove “non consumati” alla data di scioglimento della comunione legale, vi possano a quel momento rientrare de residuo.
Preferiamo tuttavia trascurare almeno qui ulteriori approfondimenti circa la sorte di frutti e/o proventi non consumati, per ribadire invece la conclusione di queste note che del resto è anche la risposta di fondo al quesito: tutti i beni – comprese le farmacie e le quote di società titolari di farmacia – ricevuti da chi sia in regime di comunione legale con il coniuge per donazione o per successione (legato o istituzione di erede), prima o durante il matrimonio, non rischiano nessun assorbimento nella comunione, né direttamente né “de residuo”.
(gustavo bacigalupo)
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