L’art. 38 del dl n. 73 del 2022, convertito con l. 322/2022, ha elevato – a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023 – l’importo degli assegni che spettano ai lavoratori con figli disabili di età pari o superiore a 21 anni.
Ricordiamo che le famiglie con a carico un solo figlio – rientrante nella fascia 18/21 anni – e con ISEE non superiore a 14.000 euro hanno diritto all’Assegno Unico che era stabilito nel massimo di 85 euro, oltre che a una maggiorazione, a prescindere dall’ISEE, di 80 euro per ogni figlio disabile.
Inoltre, prima delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, era previsto un assegno di importo limite di 85 euro per le famiglie con a carico un figlio disabile d’età pari o superiore a 21 anni.
Ma proprio con il Decreto Semplificazioni, ed è qui la novità, l’assegno a favore di tali famiglie – fino al 28 febbraio 2023, salve proroghe – viene equiparato a quello spettante ai genitori di figli minorenni* .
*N.B. l’importo mensile minimo spettante per ciascun figlio minorenne è pari a 50 euro, in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro; per livelli di ISEE inferiori l’importo aumenta, fino ad arrivare ad un massimo di 175 euro mensili.
Pertanto, dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023 le famiglie con a carico figli disabili – e ISEE non superiore a 15.000 euro – potranno beneficiare di un assegno massimo di 175 euro [sempre con ISEE fino a euro 15.000 annuo]; a tali importi vanno aggiunti, anche per i figli superiore a 21 anni, ulteriori 105 euro mensili [che è l’importo limite] nel caso di figlio non autosufficiente.
Infine, quanto alle domande di Assegno Unico che erano state presentate entro il 30 giugno scorso, gli importi saranno adeguati – con effetti evidentemente retroattivi – calcolando il periodo marzo 2022-febbraio 2023.
(giorgio bacigalupo)
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