[…nuovi adempimenti previsti dal Decreto Trasparenza]

Il c.d. Decreto Trasparenza [d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104, di attuazione della Direttiva UE 2019/1152, “relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”] è intervenuto sui nuovi contratti di lavoro stipulati tra azienda e dipendenti, intendendosi come nuovi – ed è quel che a noi deve più interessare – anche quelli contenenti modifiche dei contratti preesistenti.

Il Decreto Trasparenza, infatti, impone alle aziende di comunicare tempestivamente le modifiche degli elementi informativi contenuti nel contratto di lavoro.

La comunicazione deve essere inviata entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica e, attenzione, l’inosservanza da parte del datore di lavoro di tale prescrizione comporta l’applicazione della sanzione da € 250 a € 1500 euro per ogni lavoratore interessato.

Se allora prendiamo in esame, per esempio, una delle variazioni contrattuali più comuni, quella cioè della distribuzione dell’orario di lavoro, la farmacia per essere in regola deve comunicare al proprio consulente del lavoro:

1) almeno cinque giorni prima che la variazione diventi operativa, i dati che si dovranno modificare nel contratto di lavoro;

nonché

2) dettagliatamente, la distribuzione del nuovo orario all’interno della settimana.

E però, le variazioni al contratto dovranno essere introdotte mediante una lettera di variazione a ciascun lavoratore e con il riporto nelle singole buste paga del nuovo orario.

Ma è chiaro che l’orario di lavoro [impostato, ad esempio, nel badge] dovrà perfettamente corrispondere a quello comunicato con il nuovo contratto o con la lettera di variazione del contratto precedente.

Ribadendo perciò che le variazioni di orario dovranno sempre essere precedute da una comunicazione scritta, bisogna aggiungere che quest’ultima deve essere firmata per ricevuta dal lavoratore, conservata in farmacia per 5 anni e per lo stesso tempo a disposizione del lavoratore.

Nel caso, tuttavia, di variazione dell’orario di lavoro dovuta soltanto a momentanea assenza di un dipendente per malattia, infortunio ecc., può essere comunque opportuno comunicare per iscritto tale momentanea variazione al dipendente o ai dipendenti coinvolti dalla modifica, indicando anche la motivazione della sopravvenuta necessità.

Quando invece la variazione dell’orario di lavoro sia dipesa dalle esigenze e/o dalla volontà di uno o più dipendenti, questi ultimi presenteranno richiesta scritta [indicando il giorno/i e l’orario/i che interessano], debitamente firmata sia da loro che dal datore di lavoro per ricevuta.

Se poi il cambio turno avviene per accordo tra due dipendenti, entrambi dovranno evidentemente presentare richiesta scritta all’azienda, indicando sempre orario, giorno e nominativi dei due dipendenti.

Questi sono documenti obbligatori alla luce della nuova normativa, ricordando che la mancata loro produzione può comportare l’irrogazione di sanzioni a carico della farmacia.

L’adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che determinino effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori che presentano un reclamo al datore di lavoro o che abbiano promosso un procedimento anche non giudiziario al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dal Decreto Trasparenza, oltre a rendere l’atto “ritorsivo” invalido, comporta anche l’applicazione di sanzioni amministrative.

I lavoratori possono rivolgersi all’ispettorato Nazionale del lavoro oppure al Sindacato per denunciare i comportamenti illeciti.

Quindi, attenzione, sarà il caso – sempre per evitare di incappare in qualche sanzione – di consultare il consulente del lavoro [e, se necessario, pressandolo adeguatamente…] per ogni modifica al contratto di lavoro del personale.

(maria luisa santilli)

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