Recentemente ho acquistato una quota di una certa importanza di una srl titolare di due farmacie. Premettendo che sono in regime di comunione di beni con mia moglie, secondo voi può o deve rientrarvi anche questa quota sociale?

È stata a lungo, molto a lungo, un’autentica… vexata quaestio, cioè una vicenda che per quasi 40 anni è stata al centro di un dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale, che tuttavia – come diremo subito – da qualche tempo sembra attenuarsi e risolversi in una precisa direzione.
Tra i vari orientamenti, infatti, che si sono formati [e in pratica… diametralmente opposti tra loro], giurisprudenza e dottrina prevalente tendono a sostenere sempre più concordemente la tesi per cui le quote di una srl acquistate rientrano immediatamente nella comunione legale ex art. 177 cod. civ.*, sempre con esclusione, s’intende, delle quote sociali eventualmente acquistate con il ricavato del trasferimento di beni personali e che questo venga dichiarato nell’atto di acquisto.


N.B. Art 177 cod. civ: “Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.


Tale orientamento viene spiegato, in particolare, proprio con la responsabilità limitata del socio di una srl, che non comporta evidentemente rischi o pericoli in dipendenza di debiti sociali se non nei limiti di quanto conferito/investito, e questo di per sé sembrerebbe poter giustificare l’assorbimento, come detto, immediato – da parte del regime di comunione – anche di quote di una società di capitali, rientrando in definitiva la loro acquisizione, pur quando operata da un solo coniuge, tra gli “acquisti” indicati sub a) dell’art. 177.
Quindi, la risposta al quesito parrebbe dover essere affermativa.

(cesare pizza – matteo lucidi)

 

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