[Depositata l’ordinanza di “autorimessione” della Corte Costituzionale]

Come abbiamo visto nella Sediva News del 28 marzo u.s., la Consulta aveva sollevato “davanti a se stessa” una questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del dl. 201/2011 [convertito nella legge 214/2011 e succ. modd.], dubitando in particolare della costituzionalità – in relazione agli artt. 3, 31 e 53 Cost. – “del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare”.


N.B. Il quarto periodo dell’art. 13 del dl. 201/2011 stabilisce che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.


Nello specifico, secondo la Corte, il “nucleo familiare” – stando al disposto dell’art. 13 – potrebbe diventare “un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso”, in quanto “per abitazione principale [N.B. per la quale, come noto, è prevista l’esenzione Imu] si intende l’immobile, iscritto  o  iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il  suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e risiedono anagraficamente”.
Ebbene, in data 12 aprile u.s. la Consulta ha depositato l’ordinanza di “autorimessione” [preannunciata dalla Corte, come si ricorderà, con un comunicato stampa] che solleva la detta questione di legittimità costituzionale disponendone appunto la trattazione innanzi a sé.
Fulcro della problematica, secondo la Consulta [che ne assume la non infondatezza proprio con riguardo agli artt. 3, 31 e 53 Cost.], si riscontrerebbe in una violazione del principio di uguaglianza, dovendosi dubitare sia dell’”esistenza di un ragionevole motivo di differenziazione tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare”, e sia anche di una differenziazione [anch’essa ingiustificata?] tra i componenti di un nucleo familiare residenti in uno stesso comune e quelli che, invece, risiedono in comuni diversi [i quali infatti non avrebbero diritto all’agevolazione proprio per la mancata esistenza di un’unica dimora].
I giudici costituzionali hanno anche precisato che una tale disciplina non sembra agevoli “con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, ma anzi comporti per i nuclei familiari un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto”.
Non ci resta quindi che attendere la pubblicazione della decisione della Corte anche se non è difficile prevederne l’esito.

(cesare pizza)

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