Con la circolare n. 36/e del 29 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha infatti aggiornato il quadro dei Bonus Energia alla luce dell’approvazione del Decreto Aiuti quater [dl. n. 176/2022] e della conversione in legge del Decreto Aiuti ter [l. n. 175/2022].
L’AdE, “riordinando” la materia come disciplinata dagli ultimi due “Aiuti”, chiarisce che i bonus energetici relativi al terzo e quarto trimestre 2022 [infatti il Decreto Aiuti quater aggiunge anche il mese di dicembre di quest’anno] potranno essere utilizzati in compensazione appunto fino al 30 giugno 2023, invece che fino al 31 marzo 2023 come previsto in precedenza, con obbligo tuttavia, pena la perdita del diritto di utilizzare il bonus, di comunicare l’importo del credito maturato entro il 16 marzo 2023.
Merita una menzione anche quel che aggiunge la circolare – ma non sappiamo quanto legittimamente…- con riguardo alle imprese sia “energivore” sia “non energivore” che alla data del 1° luglio 2019 non risultavano ancora costituite.
In particolare, per queste ultime, la circolare precisa che – in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto [quello cioè del costo medio della componente energia elettrica del terzo trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al terzo trimestre 2022] – tale parametro va assunto nell’importo di 62,71 euro/MWh, come risultante dalla sommatoria:
– del valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il terzo trimestre 2019, a 51,01 euro/MWh19;
– e del valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il terzo trimestre 2019, a 11,70 euro/MWh20.
Si tenga comunque presente che le cose potrebbero ulteriormente ancora cambiare per effetto della legge di conversione dell’Aiuti quater e magari anche della Legge di Bilancio 2023.
(aldo montini)
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