La risposta n. 466 del 21 settembre u.s. dell’Agenzia delle Entrate a un interpello di un contribuente ha individuato un caso in cui viene esclusa l’esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie effettuate in farmacia, che pertanto vengono considerate come assoggettate all’imposta.
Nel caso di specie, una società – srl – di gestione di farmacia ha inteso concludere un contratto di prestazione di servizi con un’azienda [ndr. tra l’altro, sua “controllante”] avente ad oggetto la fornitura alla farmacia di kit autodiagnostici da vendere al cliente, il quale, una volta ottenuto l’esito del test, riconsegna il risultato alla farmacia che lo trasmette a un laboratorio specializzato in analisi chimico-cliniche.
Infine, le analisi del laboratorio sono restituite alla farmacia unitamente a un report che la stessa consegna al cliente.
Tali operazioni sono finalizzate a fornire al cliente – tramite il report sopraindicato – una serie di consigli nutrizionali in modo da aiutarlo a guadagnare uno stile di alimentazione [e di vita] più sano.
Secondo la farmacia/istante tale attività può considerarsi esente IVA poiché, a suo dire, riconducibile alla fattispecie descritta dall’art. 10, primo comma, n. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
L’Agenzia, invece, ricostruendo le varie modifiche che ha subito l’art. 10 del Decreto IVA, avente ad oggetto le ipotesi di esenzione dall’imposta, si è focalizzata su un’importante sentenza della Cassazione del 20 settembre del 2003 che ha sancito principi e limitazioni nell’applicazione di tale disposto normativo e in particolare l’ambito oggettivo e soggettivo che vincolano l’applicabilità di tale esenzione.

  • Ambito oggettivo

Questo è rappresentato dallo scopo terapeutico della prestazione di diagnosi e cura che viene erogata.
Affinché l’esenzione IVA possa essere applicata, è necessario che tali prestazioni abbiano come scopo principale “quello di tutelare o ristabilire la salute della persone”, mentre nel caso rappresentato dall’istante, lo scopo terapeutico [i consigli nutrizionali] non sussiste.

  • Ambito soggettivo

Quanto all’ambito soggettivo, e più specificatamente a quello legato alle prestazioni sanitarie effettuate in farmacia, l’AdE riporta una risoluzione del 2017 – la n. 60/E del 12 maggio 2017 – secondo cui se le prestazioni di autocontrollo vengono effettuate dalla clientela ricorrendo all’ausilio di apparecchiature automatiche presenti in farmacia, senza l’aiuto di un professionista sanitario, “viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA disposta dall’articolo 10, n. 18) del DPR n. 633 del 1972”.
Insomma, qui la prestazione – pur “sanitaria” – non sarebbe erogata da un professionista sanitario e dunque va sempre assoggettata all’Iva.

(matteo lucidi – francesco sonnino)

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