[…può anche convincerli a concordare lo scioglimento anticipato della società]

 Pur mancando ancora quasi 5 anni alla scadenza statutaria della nostra snc, io e i miei due soci, dopo quasi 15 anni di gestione felice in comune, abbiamo visto negli ultimi tempi degradarsi i rapporti tra noi al punto da rendere ogni giorno più difficile gestire la farmacia, anche perché la ns. è una farmacia di buone dimensioni dove è fondamentale il lavoro di tutti e tre i “titolari”.
Come avete già spiegato nella vs. Rubrica, che leggiamo sempre con grande interesse, non è facile né conveniente per un socio – anche quando sono sorti tanti dissidi – agire contro gli altri soci per escluderli dalla società e neppure ci può essere interesse a uscire dalla società con il recesso perché in questo caso, come avete già scritto, per il socio che vuole recedere gli svantaggi sembra siano maggiori dei vantaggi.
Di questo siamo ormai convinti tutti e tre e infatti, dopo qualche inutile tentativo di giungere a soluzioni diverse, siamo arrivati alla decisione di sciogliere la società al più presto possibile e magari già alla fine di quest’anno.
Aggiungo che, mentre uno degli altri due soci ha già manifestato il desiderio, anche per la sua età, di abbandonare l’attività e di essere quindi liquidato, l’altro socio ed io saremmo invece intenzionati a tentare di acquisire individualmente allo scioglimento della società l’intera farmacia senza perciò ripetere tra noi due l’esperienza della società.
Il problema pratico per noi è ora quello, una volta sciolta la società, di trovare un modo per liquidare il socio che vuole cessare e di individuare quale degli altri due soci potrà vedersi assegnare la farmacia.
Anche il ns. attuale statuto, come avete anche voi sottolineato più volte, non contiene norme in grado di aiutarci perché – come ci hanno fatto notare – le sue disposizioni ricalcano in sostanza anche sulla liquidazione della società il codice civile che non sembra possa offrirci molte opzioni.
Come possiamo accelerare la soluzione di queste nostre esigenze?

Abbiamo voluto pubblicare per intero il quesito sia perché sembra redatto da persona con le idee abbastanza chiare [per esempio, è apprezzabile che siano state sin d’ora accantonate le impercorribili – in questo caso, beninteso – strade dell’esclusione e del recesso di uno o più soci] e anche perché descrive una vicenda che si rivela sempre più frequente nelle società di persone come di capitali, siano o meno titolari di una o più farmacie.

Per la verità, quando una società di persone [è sulla società di persone che dobbiamo infatti soffermarci] si scioglie anticipatamente – e per concorde loro volontà – i soci hanno per lo più già definito il destino (anche) della farmacia, che si risolve spesso nella sua assegnazione a uno di loro con la determinazione già convenuta del valore [o dei criteri di valutazione] di ciascuna quota da liquidare agli altri soci.

Ma qui, come abbiamo constatato, le cose sono ancora in alto mare, almeno per questi aspetti, e quindi dobbiamo battere altre strade, facendo tuttavia doverosamente precedere l’analisi dalla lettura delle disposizioni del codice civile [indirettamente richiamate, se abbiamo capito bene, anche dallo statuto della vs. snc] che più ci possono interessare.

Si tratta delle seguenti:

Art. 2272: “Cause di scioglimento”:

La società si scioglie:

1) per il decorso del termine ;

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per la volontà di tutti i soci;

4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;

5) per le altre cause previste dal contratto sociale;

5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata.”

Art. 2274: “Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento”:

Avvenuto lo scioglimento della società i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione”.

Art. 2275: “Liquidatori”:

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci”.

Lo scioglimento della società di persone e le fasi successive

Fin qui, pertanto, il codice civile.

Come però anche il quesito ha sottolineato, queste non sono disposizioni in grado di risolvere agilmente la gran parte dei problemi pratici che insorgono allo scioglimento di una società, che è la fase cui segue immediatamente quella della liquidazione e poi, in prosieguo,  quelle della cancellazione prima e dell’estinzione poi.

Tornando proprio alla vicenda dettagliata nel quesito, infatti, le cose non possono filare sempre in modo liscio e piano, come sembra presupporre il codice, tanto più che – anche in un caso come il vostro – i rapporti tra i soci non possono certo essere idilliaci come nel periodo di formazione della società

La questione può inoltre incattivirsi ulteriormente quando più soci – allo scioglimento della società – vogliano acquisire individualmente la farmacia: ed è proprio quel che si sta verificando anche qui [nonostante lo scioglimento sia stato da voi programmato di comune accordo e a una data molto anticipata rispetto a quella statutaria], pur dovendo credere, come il quesito riferisce, che abbiate tentato ogni possibile soluzione, anche e soprattutto sul piano economico, per evitare questo virtuale “ballottaggio” tra due di voi.

E però, come abbiamo sottolineato ripetutamente perché lo riteniamo un aspetto semplicemente fondamentale nella costruzione di rapporti sociali che è opportuno blindare il più possibile, anche problemi come questi possono rivelarsi nel concreto meno complicati se l’atto costitutivo‑statuto della società di persone [quello che, cioè, ne determina la nascita – atto costitutivo – e contestualmente  ne detta le norme – statuto – di funzionamento] ha disciplinato nel dettaglio anche l’intero percorso successivo alla cessazione della società.

Come abbiamo però sottolineato ripetutamente, troppo spesso il contratto sociale viene tuttora formato utilizzando modelli quasi prestampati [e qualche responsabilità fa carico anche ai notai…], perciò senza neppure preoccuparsi – per restare alla fase dello scioglimento – di fissare con qualche rigore l’iter che la società dovrà percorrere fino alla sua cancellazione dal Registro delle imprese e dunque alla inevitabile sua estinzione.

Anzi, il rinvio pigro e negligente alle scarne disposizioni codicistiche – che si legge invece in parecchi atti costitutivi, incluso il vostro – può dar vita, soprattutto in fattispecie come questa, a questioni complicate che, quando i soci non riescano a dipanare la matassa che può discenderne, possono accentuare ulteriormente per le ragioni più disparate quel distacco tra voi che può avervi indotto a risolvere addirittura anticipatamente il contratto sociale.

Stando al codice, per esempio, “fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione”, che è la fase immediatamente successiva allo scioglimento della società, gli amministratori – che in una snc sono in genere tutti i soci, in forma disgiunta e/o congiunta, e in una sas sono invece soltanto gli accomandatari – dovrebbero limitarsi “agli affari urgenti”, mentre da parte loro i liquidatori [se e quando nominati, dai soci o dal tribunale] “non possono intraprendere nuove operazioni”.

Come sappiamo, però, la continuazione dell’esercizio di una farmacia, e quindi anche della vs farmacia sociale, a meno che non si voglia correre il rischio di depauperarne seriamente il valore commerciale, impone che si vada ben oltre i meri atti di conservazione.

L’assegnazione a un socio della farmacia sociale

Ed è qui, in primo luogo, che lo statuto può dire convenientemente la sua, contemplando, tanto per replicare un’ipotesi che abbiamo già delineato altre volte, che dal giorno successivo allo scioglimento i soci assumano loro stessi la veste di liquidatori [come è consentito] ma con la previsione espressa dell’ultrattività di tutte le norme statutarie in tema di rappresentanza, firma sociale, amministrazione e direzione della farmacia sociale.

Anche la Cassazione, d’altra parte, ha ammesso più volte l’applicabilità alle società di persone delle disposizioni di riforma in tema di società di capitali, e tra queste c’è anche l’art. 2487 cod.civ. che consente testualmente  al liquidatore, quando la finalità sia quella della “conservazione del valore dell’impresa”, di agire “in funzione del migliore realizzo” e perciò, in pratica, senza i lacciuoli degli “affari urgenti” e/o di divieto di “nuove operazioni” cui si è accennato.

In questo modo, insomma, tutto potrebbe verosimilmente proseguire senza grandi scossoni.

Senonché, nella fase immediatamente successiva allo scioglimento della società bisognerebbe evidentemente procedere, anche e soprattutto, all’alienazione della farmacia e anche sotto questo aspetto lo statuto dovrebbe essere chiaro prevedendo, poniamo, il conferimento a un professionista terzo [perché no? un farmacista] dell’incarico esclusivo di porre in vendita l’esercizio sul c.d. libero mercato, così da pervenire alla “migliore” risposta, possibilmente dettando in tal senso sin d’ora criteri e condizioni inderogabili delle eventuali offerte del “mercato” da girare poi in prelazione ai soci.

E, per l’ipotesi in cui più di un socio esercitasse questo diritto [come ancora una volta potrebbe essere forse il vs. caso], lo statuto potrà anche indicare tempi e modi di un “ballottaggio” tra loro.

Sistemata comunque la farmacia sociale – e tutto quel che si è detto, sia chiaro, è perfettamente estensibile anche alle ipotesi in cui la società di persone possieda due, tre o quattro esercizi – una specifica disposizione statutaria potrebbe prevedere il trasferimento delle funzioni di liquidatore dai soci ad un terzo [che nulla vieta sia lo stesso professionista che si è occupato della vendita], che ovviamente, ma questa volta rispettando i confini segnati dal citato art. 2487 cod.civ., gestirà l’autentica fase di liquidazione della società, accompagnandola fino alla sua estinzione.

Ma di tutto questo, come si è visto, il vs. statuto non si occupa granché, e allora voi [anche per accelerare i tempi in vista del possibile scioglimento della snc alla fine dell’anno] potreste tentare di raggiungere un’intesa – sia pure ormai “parasociale” – che possa scandire in forma scritta l’intero cammino, quello che abbiamo appena tratteggiato o un qualsiasi altro che vi appaia sufficientemente esaustivo, che la società dovrà ora affrontare; e naturalmente, qualunque sia lo stato di degradazione dei vostri rapporti, avete tutti grande interesse, se il buon senso non basta, a definire con rapidità un accordo-ponte di questo genere [con riguardo ovviamente, in modo particolare, alla sorte della farmacia sociale].

Infine, s’intende, tutte queste notazioni valgono sia per le società di “diritto comune” che – a maggior ragione [come l’esperienza di questi anni ha insegnato largamente] – per quelle formate tra i vincitori in forma associata di un concorso straordinario.

(gustavo bacigalupo)

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