[…almeno per ora non sembra vadano troppo d’accordo]
Ho aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 e intendo ora arricchire la mia farmacia con un magazzino automatico, usufruendo del c.d. “iper-ammortamento” introdotto ancora una volta – come voi avete chiarito – con l’ultima legge di bilancio.
Se non ho capito male, però, mi sembra di aver saputo che purtroppo a questa agevolazione non potrebbe accedere l’impresa che ha aderito al concordato.
Come stanno le cose?
Temiamo che le “cose” stiano proprio come Le è stato riferito.
Infatti, chi aderisce al CPB si impegna con il Fisco a pagare su un reddito [per l’appunto] concordato, che però – attenzione – il Fisco, nel formulare la proposta di CPB, ha aumentato o diminuito solo di alcune ben determinate “poste” [e quindi non di altre, che sono pertanto ininfluenti sul reddito concordato come sono ad esempio ininfluenti le plus-minusvalenze, le sopravvenienze attive e/o passive ecc.].
Ora, almeno allo stato attuale della normativa, tra le “poste” ininfluenti rientrano anche le variazioni extra-contabili in diminuzione, quelle cioè che vanno a ridurre il reddito imponibile, ed è il caso proprio – è chiaro – dell’iperammortamento.
Queste variazioni, pur ininfluenti, vanno però in ogni caso indicate anch’esse nell’apposito quadro dichiarativo riservato al reddito di impresa, quel che pertanto si risolve sostanzialmente in un mero “tecnicismo”.
Il risultato è, appunto, che per gli anni soggetti a CPB l’agevolazione risulta inapplicabile e dunque diventerà applicabile per le quote relative agli anni successivi soltanto se saranno anni “liberi” o “liberati” dal CPB.
A meno che il legislatore, come è auspicabile che sia e come ha già fatto in passato per la super-deduzione per nuove assunzioni, non ammetta tra le “poste” influenti – cioè correttive del reddito concordato – anche le variazioni extra-contabili in diminuzione da iper-ammortamento.
Ma se le regole restano così come sono, le farmacie sotto CPB 2025-2026, e quindi anche la Sua, dovranno valutare con molta attenzione la scelta se effettuare o meno investimenti Industria 4.0 nel 2026, pena la perdita dello sconto fiscale per lo stesso anno; e tuttavia, tenuto conto che l’agevolazione in argomento riguarda, come il quesito sta proponendo, gli investimenti realizzati nel periodo 01/01/2026–30/09/2028 [un lasso di tempo sufficientemente ampio] forse sarà preferibile, tutto sommato, posticipare di un anno l’acquisto.
D’altro canto, le farmacie legittimate invece ad aderire al CPB per il biennio 2026-2027, e ovviamente interessate a farlo, dovranno – se vorranno procedere a investimenti agevolati già nel 2026 [o nel 2027] – considerare con altrettanta cura se i benefici che traggono o possono trarre dal CPB 2026-2027 siano superiori al bonus fiscale da iper-ammortamento tanto da rinunciare a ben due “quote” dello sconto fiscale.
In conclusione, come vede, i Suoi sospetti erano in realtà fondati.
(stefano civitareale)
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