Da una fattura di acquisto mi sono accorto di differenze di iva applicata su alcuni sciroppi e sulle pastiglie per la gola. Perché questa differenza?

 

L’aliquota IVA applicabile per gli sciroppi è del 10% o del 22%, ma al verificarsi di alcune condizioni, come passiamo subito a illustrare.
Con la risposta a interpello n. 175, pubblicata il 21 agosto u.s., l’Agenzia delle Entrate ha confermato che – con riguardo a una serie di prodotti/articoli qualificati come “dispositivi medici” – l’applicazione della corretta aliquota iva dipende dall’accertamento tecnico ad opera dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che esamina la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti.
Ora, nel caso appunto degli sciroppi, stiamo parlando esattamente dei prodotti/articoli compresi alla voce 2106.90* della TARIC (Tariffa integrata comunitaria) che, in linea generale, godrebbero in sede di commercializzazione dell’aliquota iva agevolata del 10% [v. Sediva news del 4 luglio 2023], ma che però – nella legge Iva, Tab. A, parte III – vengono esplicitamente esclusi proprio dal novero dei prodotti/articoli che possono beneficiare di tale aliquota.


*Che corrisponde alla voce “Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove


Ne deriva quindi che gli sciroppi sono in principio assoggettati all’aliquota Iva ordinaria del 22%, fatto salvo soltanto il caso che si tratti di sciroppi classificabili come integratori, perché è solo in questa specifica evenienza che diventa ad essi applicabile l’aliquota del 10%.
E d’altronde la voce n. 80 della citata Parte III della Tabella A della legge Iva, elencando puntualmente i beni e servizi che godono dell’aliquota agevolata del 10% e riferendosi alle “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, esclude espressamente proprio “gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari”.
Diverso è il caso delle pastiglie per la gola – classificate e ricomprese nella voce 1704.90.55** della stessa citata TARIC – perché [sempre nella ricordata Tab. A, parte III, della legge Iva] esse trovano riscontro alla voce n. 62 come “prodotti a base di zucchero non contenenti cacao … in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica …”


** Che corrisponde alla voce “Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse


La conclusione che, sia pure con qualche doverosa residua perplessità, dobbiamo allora trarre è questa diversità del trattamento iva per le pastiglie della gola – cui si applica per l’appunto l’aliquota iva del 10% – rispetto a quello previsto per gli sciroppi, che, fermo quanto già osservato per gli integratori alimentari, sembrerebbero invece non beneficiarne.

 (mario astrologo)

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