[La tempestiva rilevazione di indici di crisi aziendale – La comunicazione all’azienda, da parte dei creditori pubblici qualificati (che sono l’Inps, l’Inail, l’AdE e l’AdE Riscossione) dell’emersione di tali indici]
Con l’entrata in vigore – in data 15 luglio 2022 – del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, in prosieguo per brevità Codice, il legislatore ha previsto l’obbligo per i creditori qualificati pubblici indicati nel titolo di comunicare all’azienda a mezzo Pec [dunque, com’è facile rilevare, si evidenzia una volta di più l’ineludibilità di una consultazione quotidiana della vostra Pec!] una sua possibile crisi con il contestuale invito all’azienda stessa a presentare un’istanza di accesso a una composizione negoziata.
Gli indici dei quali quei creditori qualificati pubblici devono tener conto sono:
1) per l’Inps, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1a) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
1b) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
2) per l’Inail, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
3) per l’Ade, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni trimestrali periodiche di cui all’ 21-bis del dl 31/5/2010, n. 78 (convertito, con modificazioni dalla l. 30/7/2010, n. 122), superiore all’importo di euro 5.000;
4) per l’Ade-Riscossione, infine, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
E’ bene anche precisare – sul piano generale – che l’art. 3 del Codice prevede inoltre:
- che l’imprenditore, sia individuale che collettivo, deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le conseguenti e adeguate iniziative per farvi fronte; e
- che il solo imprenditore collettivo, dunque la società di persone o di capitali, è tenuto altresì a istituire [sono adempimenti riconducibili anche ai princìpi sanciti dal famoso dlgs 8 giugno 2001 n. 231, recante “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ecc.”] un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine [ed eccoci al punto…] di rilevare tempestivamente l’eventuale crisi e la perdita della continuità aziendale.
In particolare, e proprio per poter prevedere tempestivamente l’emersione della possibile crisi d’impresa, le misure che l’imprenditore dovrà adottare devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali sotto indicati;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata presente nella piattaforma telematica nazionale gestita dalle CCIAA e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Costituiscono segnali per la concreta funzionalità del disposto di cui ai punti a) e b) precedenti:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie relative alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati di cui sopra.
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In definitiva, come vedete, le farmacie [e ovviamente non soltanto le farmacie…] per le quali alcuni dei predetti indici di crisi aziendale possano essere emersi – e ci risulta che non siano in numero propriamente esiguo – dovranno prestare la massima cura nel promuovere ogni azione e/o attività idonea a garantire la conservazione dell’integrità del patrimonio aziendale evitando così di incorrere in responsabilità previste dal codice civile e naturalmente dallo stesso Codice della Crisi d’impresa.
Per quel che riguarda le Farmacie assistite dal nostro Studio, che versano o potrebbero versare in una delle condizioni economico-finanziarie “sospette”, nei prossimi giorni provvederemo a contattarle singolarmente.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!