Nella Sediva News del 29/9/2022 – che vi preghiamo di tenere sott’occhio mentre leggete queste note – abbiamo anticipato in ampia sintesi le linee portanti dei tre provvedimenti [il “Decreto Ucraina”, il “Decreto Aiuti bis” e il “Decreto Aiuti ter”] emanati dal Governo per fronteggiare il “caro energia”.

Qui, dando seguito a quella news, ci soffermeremo in particolare su alcuni aspetti pratici d’impatto imminente.

  • La procedura per il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante.

La quota di costo oggetto dell’agevolazione [per tutti e tre i provvedimenti] corrisponde essenzialmente alla voce “spesa per materia energia” indicata nella fattura del fornitore, documento che costituisce intuibilmente il giustificativo della spesa ai fini del riconoscimento del credito.

Per facilitare dunque le imprese interessate [come abbiamo visto la volta scorsa, del resto, il bonus richiede in qualche caso conteggi piuttosto complessi], viene previsto che, qualora nel 2022 esse si siano rifornite/si riforniscano di energia dallo stesso fornitore, quest’ultimo sia obbligato a inviare a seguito – non lo si dimentichi – di specifica richiesta dell’impresa una comunicazione in cui venga riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante.

Per questo adempimento la legge ha fissato il termine del sessantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta, e l’ARERA – con una sua delibera del 29/7/2022 – ha confermato questo termine stabilendo che la detta comunicazione debba essere effettuata a mezzo PEC, determinando anche le sanzioni in caso di inottemperanza.

Invece, per le imprese con fornitori di energia elettrica diversi nei periodi oggetto di verifica dell’incremento del costo [per intenderci, nel 2019 con un fornitore, mentre nello stesso trimestre del 2022 il fornitore era diverso] si deve provvedere a calcolare appunto l’incremento (eventuale) del costo della componente energia e a quantificare l’ammontare del credito in forma autonoma, senza potersi appoggiare al fornitore.

In ogni caso si potranno utilizzare appositi software disponibili online.

  • Le Modalità di utilizzo dei crediti

Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione mediante il mod. F24 e inoltre, come d’altronde dovrebbe essere noto, i crediti:

  • non concorrono alla formazione del reddito di impresa;
  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;
  • sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti [ad esempio, le banche];
  • sono cumulabili con altre agevolazioni.

Per consentire la spendita in compensazione dei crediti d’imposta si dovrà ricorrere, come detto, al mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Inoltre, l’AdE con la risoluzione n. 49/e del 2022 ha recentemente istituito per il “Decreto Aiuti bis” i seguenti codici tributo che (al momento) si riferiscono al solo terzo trimestre 2022:

  • 6968, credito d’imposta a favore delle imprese energivore – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • 6969, “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • 6970, “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • 6971, “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

I nuovi codici trovano collocazione nella sezione “Erario” del modello, e più precisamente nella colonna importi a credito compensati, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del bonus, nella colonna importi a debito versati.; nel campo “anno di riferimento” va infine indicato l’anno, nel formato “AAAA”, di sostenimento della spesa.

Prima di concludere, però, vogliamo ribadire che il “Decreto Aiuti ter” ha introdotto per tutti e tre i crediti un obbligo di comunicazione sull’importo complessivo maturato nel 2022, comunicazione da inoltrare, a pena di decadenza, entro il 16/02/2023, tenendo presente che il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti ter” (23/11/2022).

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

 

 

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!