[…e con il decreto Aiuti-Ter non solo per le più grandi]

Il tema lo conoscete e sapete anche, almeno per grandi linee, i provvedimenti che il Governo ha adottato sull’intero problema del “caro bollette”.
In queste note vogliamo soffermarci sulle linee quadro delle misure adottate riservandoci di fornirvi, in una prossima Sediva News, ulteriori dettagli.
Dunque, eccoci al  punto che più interessa, gli aiuti contro il caro energia riguardano anche le imprese “non energivore” – come le farmacie – sia pure soltanto quelle, come vedremo subito, che hanno visto lievitare in maniera consistente i costi della “bolletta”.
La forma dell’agevolazione è quella ormai collaudata del credito d’imposta utilizzabile in compensazione per il pagamento di imposte e/o contributi nel modello F24.
Sull’argomento, come accennato, sono stati emanati tre provvedimenti ed esattamente:

  • il “Decreto Ucraina”;
  • il “Decreto Aiuti bis”;

e, molto recentemente

  • il “Decreto Aiuti ter”.

I primi due [il Decreto Ucraina e il Decreto Aiuti bis] hanno come destinatari le imprese e perciò anche le farmacie, ma – attenzione – solo quelle più strutturate, quelle cioè “dotate di un contatore di energia elettrica disponibile pari o superiore a 16,5 KW/h”.
Il terzo provvedimento, il Decreto Aiuti ter, si rivolge invece anche alle altre imprese, purchè  “dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW”: quindi in pratica si rivolge a tutte le altre farmacie.
In sintesi, questa è la disciplina prevista per le due categorie di imprese.

  • Farmacie/imprese dotate di un contatore di energia elettrica disponibile pari o superiore a 16,5 KW/h [Decreto Ucraina e Decreto Aiuti bis]

Diciamolo subito: è necessario che la farmacia contatti il fornitore di energia elettrica perché le renda noto – quel che del resto il fornitore è obbligato a  fare – il calcolo dei “maggiori oneri” delle spese sostenute per la componente “energia” nel secondo e terzo trimestre 2022; infatti, nel caso in cui l’incremento del prezzo medio per Kw/h rilevato in questi due trimestri risulti superiore di almeno il 30% rispetto al prezzo medio per Kw/h rilevato in questi stessi due trimestri (secondo e terzo) dell’anno 2019, la farmacia ha diritto a un credito d’imposta pari al 15% sulla spesa energetica.

 

  • Farmacie/imprese dotate di un contatore di energia elettrica disponibile pari o superiore a 4,5 KW/h [Decreto Aiuti ter]

Ferma, anche in questo caso, la necessità di contattare il fornitore di energia elettrica, il “Decreto Aiuti ter” riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovate dalle relative fatture di acquisto.
Qui il diritto al credito d’imposta sorge a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022 [luglio – settembre], al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del prezzo medio per KW/h superiore al 30% rispetto al prezzo medio riferito al terzo trimestre 2019.

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Come si utilizza il credito d’imposta.

Per effetto delle modifiche apportate dal “Decreto Aiuti ter”, il credito d’imposta relativo al secondo trimestre 2022 [“Decreto Ucraina”] – stiamo quindi parlando delle farmacie più strutturate – può essere utilizzato nel mod. F24 in compensazione per il pagamento di altre imposte e/o contributi a partire dal periodo di sostenimento della spesa e fino al 31/12/2022.
Invece, il credito relativo alle spese del terzo trimestre 2022 [“Decreto Aiuti bis”], sempre riferendoci alle farmacie più strutturate, nonché quello relativo ai mesi di ottobre e novembre 2022 [“Decreto Aiuti ter”], possono essere utilizzati fino al 31/3/2023.

 

Monitoraggio del credito d’imposta.

Il “Decreto Aiuti ter” ha introdotto per tutti e tre i crediti un obbligo di comunicazione sull’importo complessivo maturato nel 2022 da inoltrare, a pena di decadenza, entro il 16/02/2023: il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con il solito provvedimento dell’AE da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti ter (23/11/2022).

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Come detto all’inizio, abbiamo voluto per il momento anticipare in sintesi gli aspetti più cospicui e interessanti dei tre provvedimenti, anche per permettere alle farmacie di organizzare con il proprio fornitore di energia elettrica l’acquisizione dei dati di calcolo necessari.

A breve gli opportuni approfondimenti.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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