In farmacia, ormai troppo spesso, perché sembra che tutte le famiglie si siano approvvigionate almeno di un cane, sorgono discussioni tra i proprietari, specie quando i cani sono senza museruola, e gli altri clienti.
Che può fare la farmacia per evitare questi fatti? Posso vietare l’accesso agli animali?
Intanto, ricordiamo che le farmacie sono “luoghi aperti al pubblico”, quindi luoghi di proprietà privata accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o dal conduttore.
La norma originaria è contenuta nell’art. 83 lett. C del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/1954) [recentemente però abrogato con d.lgs. n. 136 del 5 agosto 2022, anche se non sono stati ancora pubblicati i necessari decreti attuativi], dove è sancito che i cani possono essere condotti nella pubblica via o in altri luoghi aperti al pubblico con il guinzaglio o, in mancanza, con idonea museruola.
Un divieto di accesso degli animali è stato introdotto – è vero – dal regolamento CE n. 852/2004, ma limitatamente ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati [supermercati e simili].
In data 6 agosto 2013, inoltre, il Ministero della Salute ha pubblicato un’ordinanza concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, stabilendo all’art. 1 comma III, lettera A, che nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico gli amici dell’uomo devono avere sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a mt 1,5 e prevedendo che il proprietario dell’animale porti con sé una museruola da applicare al cane in caso di pericolo per l’incolumità di persone o animali, oppure dietro richiesta delle autorità competenti.
La materia può essere poi regolamentata diversamente o comunque più approfonditamente a livello regionale o comunale.
In particolare, ad esempio, il Comune di Roma nel 2005 ha pubblicato il “Regolamento Comunale Tutela Animali di Roma” disciplinando, all’art. 32, l’accesso negli esercizi pubblici. Il comma 2 [tuttora in vigore] recita testualmente: “I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazioni all’Ufficio competente per la tutela degli animali.”
Quindi, per concludere, è facoltà del proprietario o del gestore ammettere o meno i cani all’interno del locale aperto al pubblico [quel che vale ovviamente anche con la farmacia], con l’obbligo però di apporre all’esterno apposito cartello ben visibile per coloro che decidano di non consentire l’ingresso agli amici a quattro zampe.
Unica eccezione riguarda i cani-guida per i non vedenti, anche non muniti di museruola, con una multa di € 500 a € 2.500 per chi ne vietasse l’accesso negli esercizi pubblici.
(matteo lucidi)
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