Mia figlia è una studentessa di farmacia e ha preso, insieme ad un’altra ragazza, un appartamento in affitto a Milano. Nel contratto è specificato il nome di entrambe le ragazze, distinguendo l’importo mensile che ognuna di loro deve pagare per l’affitto. Quali sono i requisiti per ottenere le agevolazioni per gli studenti fuori sede ed è vero che posso beneficare della detrazione fiscale personalmente? E in che misura?
La risposta è affermativa, ma con alcune precisazioni.
I genitori possono bensì fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-sexies Dpr. 917/1986, ma soltanto se i figli sono a loro carico e se la sede dell’università è in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa.
Inoltre, sempre a questi fini, l’unità immobiliare presa in locazione deve essere ubicata nello stesso comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo.
Quanto all’altro quesito, le spese per canoni di locazione sostenuti da studenti sono detraibili nella misura del 19% per un importo massimo agevolabile di € 2.633,00 annui. Ne deriva che l’importo che sarà possibile richiedere a rimborso ammonta ad un massimo di circa 500 euro.
Da ultimo, ricordiamo che anche in questo caso, ai fini della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi delle spese sostenute, è necessario che i pagamenti siano effettuati con mezzi tracciabili (bancomat, carte, bonifici ecc.).
(francesco sonnino silvani)
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