[ma solo per quest’anno]

Tentando di valorizzare e incentivare il più possibile il personale della farmacia, vorremmo aumentare i fringe benefits dei dipendenti: avevate accennato, se ricordo bene, ad alcune agevolazioni in base alle nuove norme.
Di che si tratta?

Come anche il quesito sembra voler sottolineare, c’è una tendenza generale delle imprese – e le farmacie non possono evidentemente fare eccezione – a intervenire a favore dei lavoratori (anche e soprattutto) con i classici fringe benefits.

Ci pare pertanto opportuno riepilogare brevemente la normativa al riguardo illustrando anche le recenti novità.

Intanto, si tenga sempre presente che mediante il fringe benefit il datore di lavoro riconosce al dipendente dei “compensi in natura” che non consistono in una retribuzione in denaro ma, ad esempio, nella concessione dell’uso di beni dell’impresa [l’auto aziendale, il cellulare, ecc.] e/o nell’ampliamento dei servizi fruibili dal dipendente indipendentemente che si tratti di servizi erogati nell’ambito dell’attività lavorativa.

Si tratta in ogni caso di “compensi” rientranti nel reddito di lavoro dipendente che infatti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR, comprende tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Anche i fringe benefits, quindi, sono esposti in busta paga al loro valore “normale” e assoggettati a tassazione e contribuzione da parte del datore di lavoro, purché però – attenzione – il loro valore sia superiore alla soglia di non imponibilità fissata dal comma 3 dello stesso art. 51.

Ed è proprio qui, come probabilmente era insito nel quesito, che incontriamo la prima delle novità introdotte dal c.d. Decreto “Aiuti-bis” (D.L. 115 del 09/08/2022), perché infatti l’art. 12 ha elevato tale soglia dai precedenti euro 258,23 agli attuali euro 600,00, anche se limitatamente al periodo di imposta 2022.

Il Decreto, inoltre, ha incluso in questo regime agevolativo – ed è un tema che, come sapete, è ora di massima attualità – anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, ampliando notevolmente la portata dello stesso: anche tale deroga, però, è limitata [salve naturalmente eventuali proroghe] alle somme erogate nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2022 al 12 gennaio 2023, cioè con il c.d. “criterio di cassa allargato.

Resta peraltro in vigore l’altra misura agevolativa precedentemente introdotta con il c.d. “Decreto Ucraina” (D.L. 21 del 21/03/2022), contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” [v. Sediva News del 24 marzo 2022 “Dl energia: buoni carburanti ai dipendenti non tassabili fino a 200 euro”].

E però, la novità della disposizione lascia aperti alcuni dubbi interpretativi, in particolare nel caso di superamento del limite di 600 euro, perché non è chiaro se in questa evenienza vada applicato il regime “restrittivo” previsto nell’art. 51 comma 3 del TUIR [che assoggetta a imposte, come abbiamo visto, l’intero ammontare del fringe benefit], oppure se sia invece configurabile un’applicazione “estensiva” del beneficio tale dunque da rendere esenti i 600 euro anche in caso di superamento della soglia.

Soprattutto su questo ultimo aspetto, quindi, è ragionevole attendersi una circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, anche se – considerando per di più l’attuale contesto congiunturale – ci pare plausibile che finisca per prevalere un’interpretazione “estensiva” [nel senso sopra detto] di questo benefit.

(stefano olivieri)

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