Per evitare sanzioni come mi devo comportare quando il registratore di cassa della Farmacia si blocca come è successo già un paio di volte?
Qui fortunatamente soccorre in Suo aiuto una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate a un interpello [n. 247/2022], chiarendo proprio la procedura da seguire per non incappare in provvedimenti sanzionatori, tanto più che si tratta di vicende tutt’altro che infrequenti che quindi avevano reso necessario questo intervento dell’AdE.
Eccone qui di seguito le fasi.
- RT Fuori servizio
Dapprima è necessario, è chiaro, porre il RT nello stato appunto di “Fuori servizio”, perché questo consente all’Amministrazione di avere adeguata contezza della sussistenza di un problema in essere e quindi di potere giustificare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e/o trasmissioni dei dati, totali o parziali;
- Intervento tecnico specializzato
Subito dopo [o subito prima…] dovrà essere richiesto l’intervento di un tecnico specializzato;
- Registro di emergenza
Nel contempo la farmacia dovrà comunque compilare correttamente il Registro di Emergenza che – ricordiamo – è un registro cartaceo facilmente acquistabile in cartoleria.
A questo punto l’AdE ricorda che: “la regolare tenuta del citato registro rende non obbligatoria [contrariamente a come era in passato] la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria o la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture” [questa procedura è stata descritta nella Sediva News del 16 luglio 2019].
- Memoria dei singoli punti cassa
Da ultimo, la memoria dei singoli punti cassa [se ovviamente ricavabile dall’hardware] può essere comunque utilizzata in luogo, o a supporto, del registro di emergenza.
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In ogni caso, attenzione, l’AdE precisa espressamente – concludendo la nota – che “qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e, come già indicato in altre occasioni, liquidata in maniera corretta l’imposta – fatte salve specifiche ulteriori violazioni – non trovano applicazione le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 2-bis, 11 comma 2-quinquies e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.”
Come si vede, quindi, il rispetto pedissequo dell’iter indicato dovrebbe poter risolvere anche il Suo problema.
(aldo montini)
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