Ricordando che la c.d. donazione indiretta è un negozio giuridico con cui per spirito di liberalità si arricchisce un soggetto senza ricorrere alla via tipica, prevista dall’art. 769 del cod. civ., della donazione diretta [che richiede la forma di atto pubblico e quindi il rogito notarile], diamo conto della risposta a interpello n. 366 del 6 luglio u.s., con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in quali casi il contribuente non è tenuto a corrispondere l’imposta di donazione.
Esattamente, ha precisato l’AdE, quando la liberalità sia stata posta in essere con un atto soggetto a registrazione e l’imposta di registro sia dovuta in misura proporzionale [oppure sia dovuta l’iva], sulla donazione indiretta –tale è infatti questa ipotizzata liberalità – non va applicata l’imposta di donazione.
E’ il caso, ad esempio, dell’indicazione nell’atto di acquisto di un immobile [o di una…farmacia] da parte di un figlio cui la provvista finanziaria sia stata fornita da uno o da ambedue i genitori [appunto la donazione indiretta, ovviamente nella specie donazione indiretta di denaro], perché in questa evenienza viene in ballo una compravendita immobiliare sulla quale è dovuta l’imposta di registro proporzionale, oppure, secondo i casi, l’iva.
E’ una precisazione di grande rilievo pratico perché, come noto, sono tutt’altro che infrequenti operazioni del genere effettuate con il denaro di un genitore.
(matteo lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!