[…l’Agenzia delle Entrate ne chiarisce i limiti]
Ricordando ancora una volta che il conferimento di azienda in una società, di persone o di capitali, configura sul piano civilistico una cessione, diamo conto dei chiarimenti forniti sul tema – naturalmente sul versante meramente tributario – dall’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 276 e 277 del 19 luglio 2019.
In particolare, come leggiamo nel titolo, le note dell’Agenzia delle Entrate riguardano la posizione della società conferitaria – e per ciò stesso anche di qualunque soggetto cessionario di azienda – rispetto alle violazioni tributarie commesse dal conferente, e per ciò stesso anche da qualunque soggetto cedente.
In primo luogo, precisa l’AdE, la società conferitaria, come ogni cessionario di azienda, risponde dei debiti tributari nel limite del valore dell’azienda stessa o del ramo d’azienda [limite che invece, come noto, non è sancito espressamente, né è altrimenti configurabile, per le obbligazioni del conferente/cedente di altra natura], e inoltre la responsabilità non è circoscritta in materia fiscale ai debiti emergenti “dai libri contabili obbligatori”, come invece pretende l’art. 2560 cod.civ. per le altre obbligazioni, ma si estende anche a quelli risultanti dagli atti degli uffici tributari.
Infine, sempre in campo fiscale la responsabilità della società conferitaria, come di ogni cessionario di azienda, oltre a essere solidale [rispetto al conferente/cedente], è anche sussidiaria e quindi l’Amministrazione finanziaria potrà agire per i debiti tributari nei confronti della società conferitaria, o del cessionario, solo dopo aver escusso il conferente/cedente e limitatamente all’ammontare non riscosso.
Queste le precisazioni puntuali dell’AdE che si richiama peraltro al disposto non equivoco dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 472 del 1997 [disciplina applicabile ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo a “tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”], secondo il quale, infatti, “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
Verosimilmente, per concludere, la ratio di questa diversità della disciplina delle obbligazioni tributarie rispetto agli altri debiti aziendali sta soprattutto nell’esigenza di protezione dell’Erario da condotte del contribuente – in questo caso del conferente/cedente l’azienda – potenzialmente elusive.
(cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo)
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