Come titolare di farmacia sarei interessato ad aderire a un sistema di consegna di prodotti a domicilio organizzato nel comune da un’apposita ditta. La ditta provvederebbe direttamente, nello specifico, ad inserire i prodotti in vendita sul proprio sito internet sulla base dei prezzi stabiliti dalla mia farmacia (escludendo naturalmente i farmaci), e comunicandoci gli eventuali ordini ricevuti.
La farmacia dovrebbe quindi, ricevuta la comunicazione, provvedere ad allestire, scontrinare e consegnare alla ditta i prodotti, e sarà poi la ditta ad incorporare tali ordini con quelli ricevuti dagli altri fornitori e a consegnarli al corriere per la consegna a domicilio.
Vorrei sapere se è possibile includere in questo sistema di “consegne a domicilio” anche gli occhiali da vista premontati che vendo in farmacia in un apposito corner dedicato, di cui è peraltro responsabile un ottico professionista.
Possono esserci ostacoli?
Preliminarmente sembra opportuna una distinzione di fondo, perché in realtà decisiva: se infatti – come sembra emergere dal quesito – il pagamento finale alla farmacia [sebbene, s’intende, per il tramite della ditta] verrà effettuato direttamente dal cliente, non dovrebbero esserci ostacoli alla possibilità di effettuare il recapito domiciliare; diversamente, se cioè a pagare la farmacia sia la ditta, sarà necessario [anche se questa potrebbe apparire una soluzione francamente… “eccessiva”] comunicare previamente al Registro delle Imprese l’esercizio di un’attività all’ingrosso, in quanto è “la ditta” ad acquistare formalmente e a rivendere successivamente gli stessi prodotti.
Restando comunque alla vicenda da Lei prospettata – che dovrebbe pertanto rientrare nella prima delle due ipotesi appena indicate – non dovrebbero esserci limitazioni neppure per la vendita dei dispositivi medici, se non, attenzione, proprio per gli occhiali, in quanto possono essere ceduti dalla farmacia solo quelli premontati [e con produzione perciò di tipo industriale] per la correzione del difetto semplice della presbiopia (D.M. 23 luglio 1998).
Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell’articolo unico, commi 1 e 2, del decreto del Ministero della Salute del 23/7/1998, “la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico. La vendita deve essere effettuata dall’esercente l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo”.
Quindi alle farmacie è consentita la sola vendita di “…occhiali premontati, con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia…”, peraltro con le specifiche tecniche e con gli accorgimenti prescritti sempre dal richiamato decreto (art. unico, comma 3 e ss.).
In definitiva, anche laddove la farmacia abbia allestito al proprio interno – come nel Suo caso – un corner di ottica “ingaggiando” un ottico professionista come responsabile dello stesso, dovrebbe ritenersi parimenti esclusa la vendita online di occhiali diversi da quelli premontati, dato che la loro cessione richiede, per l’appunto, l’assistenza diretta del professionista e quindi in sostanza l’accesso in sede del cliente.
Può darsi che, tenuto conto dei venti pro concorrenziali che spirano da qualche tempo, tutto – occhiali, o non occhiali, premontati o meno – diventi da un momento all’altro vendibile anche online, e però sempre dovendo guardarsi adeguatamente dal rischio che questa sia o possa essere anche la sorte del farmaco etico (come in Olanda e in Germania, ad esempio).
Insomma, le normative appaiono – anche se non sempre – abbastanza fluide, per non dire liquide, e quindi di immutabile non c’è molto.
Per il momento, tuttavia, lo stato dell’arte è quello descritto.
(stefano civitareale)
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