Interpretazioni proconcorrenziali [una su tutte, quella relativa al c.d. principio della mezzeria, su cui v. Sediva News 4 maggio 2022 “Il CdS depotenzia ulteriormente il c.d. principio della mezzeria…”], interpretazioni anticoncorrenziali [proprio come quella di cui ci stiamo occupando], distanze legali rigorosamente da rispettare e distanze legali non più rigorosamente da rispettare [un tema che abbiamo affrontato più volte], legittimità [v. Sediva News del 29/04/2022: “Il CdS assolve disinvoltamente il “fai da te” di un Comune: legittima l’autorizzazione all’ampliamento di una farmacia comunale con locali pur disgiunti da quello base”] di ampliamenti di farmacie con l’annessione di locali separati e antistanti quello principale, e così via: a tacere di parecchie altre vicende del diritto delle farmacie lette in un modo nei giorni pari e in tutt’altro nei giorni dispari.
Questo è oggi il nostro Supremo Consesso amministrativo, con il quale dunque gli Ordini professionali, le Associazioni sindacali, i farmacisti, i funzionari pubblici, i giuristi del settore e anche i “capitalisti” sono ora costretti a fare i conti.
Ne costituisce esempio straordinario appunto la sentenza del Consiglio di Stato n. 4744 del 10 giugno u.s., che affronta – per la prima volta, se non c’è sfuggito qualcosa in tutti questi anni – il tema, vecchio di decenni ma nuovo di zecca per i termini della fattispecie qui decisa, dei “parametri” [vecchi ma anche nuovi] che deve osservare la farmacia che intenda spostarsi nell’ambito della sede.
Lo sapete tutti: trascurando la cura delle famosissime “esigenze degli abitanti della zona” [anch’esse valgono e non valgono, secondo l’umore di giornata ma certo non valgono quando si tratti di autorizzare il trasferimento nella sede di una farmacia ubicata in una città dove infatti – quasi per definizione – ogni locale, ai fini di quelle esigenze, è perfettamente equivalente a un altro], l’esercizio interessato allo spostamento – a parte la formalità della pubblicazione dell’istanza nell’albo pretorio e in quello dell’Asl – deve produrre idonea documentazione anche peritale che certifichi/attesti, da un lato, il rispetto dei 200 metri e, dall’altro, l’inclusione del nuovo locale nella sede farmaceutica di pertinenza.
Quanto alla distanza, sapete anche che va misurata “tra soglia e soglia delle farmacie” e assumendo “la via pedonale più breve”, e però anche qui il CdS sta mostrando tendenze un po’ ballerine senza fornire spiegazioni appena appena adeguate, visto che da un’originaria [e a lungo ribadita] noncuranza sostanziale per il codice della strada stiamo passando, ci pare, a un qualche doveroso rispetto per le sue disposizioni [segnatamente quelle sugli attraversamenti zebrati] da parte del pedone quando sia necessario, come qui, assumere la sua “normale deambulazione” ai fini della verifica appunto della distanza.
Siamo quindi al controllo della inclusione del nuovo locale nello stretto ambito territoriale ascritto alla sede di riferimento senza perciò invasioni di quella adiacente: è un controllo che – come ha rilevato il CdS, e qui giustamente – l’AST [siamo in Sardegna] può legittimamente effettuare mediante la Commissione di vigilanza, perché è un organo di vigilanza dell’AST alla quale la LR Sardegna n. 18/90 attribuisce espressamente la competenza al rilascio dell’autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia all’interno della sede.
Senonchè, nella vicenda decisa in primo grado dal Tar sardo, sent. n. 182 del 2018, e ora in appello dal CdS, il titolare della farmacia aveva impugnato il provvedimento di autorizzazione della A.S.L. n. 8 di Cagliari, attualmente ATS Sardegna, “nella sola parte in cui il trasferimento era stato subordinato [a seguito di successivi accessi della Commissione di Vigilanza, ritenuti legittimi anche dal CdS] al rispetto di una serie di condizioni, quali il (1) divieto di apporre insegne identificative della farmacia (la croce) sulla parte di edificio prospiciente la via Tiziano (insistente su zona di pertinenza di una diversa sede farmaceutica), (2) l’obbligo di oscurare sia di giorno che di notte la vetrina sulla medesima via e (3) l’obbligo di adottare delle misure atte a evitare che attraverso tale vetrina possa essere identificata la tipologia di attività svolta all’interno dei locali”.
La fattispecie appare dunque bene illustrata: la Commissione prima, la ASL poi, e successivamente anche Tar e CdS, avevano/hanno in sintesi ritenuto non consentito a una farmacia l’“affaccio” – né con la sua croce verde d’ordinanza [immaginiamo la classica insegna a bandiera sullo spigolo di un ufficio], né con una qualunque sua vetrina – in una via di piena ed esclusiva inerenza a una sede contermine, invadendo in quanto tale l’ipotetico bacino di utenza di quest’ultima e quindi in definitiva “insistendo” [come dice il CdS] “su zona di pertinenza di una diversa sede farmaceutica”.
Però, pur condividendo il CdS gli esiti cui erano giunti in primo grado i giudici cagliaritani, ritiene opportuno “correggere” la motivazione della sentenza di primo grado, chiarendo che la legittimità dell’operato dell’ASL/AST – circa, in particolare, l’oscuramento della vetrina e della rimozione dell’insegna interessate – non deriva, come affermato dal Tar, dalla circostanza che l’una e/o l’altra “sono poste ad una distanza inferiore ai duecento metri da un’altra farmacia” [e naturalmente non possiamo che essere d’accordo, se non altro per l’inequivoco disposto di cui all’art. 1 della l. 475/1968, che evoca una distanza “tra soglia e soglia delle farmacie”], ma dal rilievo che, come già accennato, esse “insistono su una diversa via ricadente in altra zona farmaceutica”.
Insomma, conclude il Supremo Consesso, avendo la vetrina e l’insegna “la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all’offerta farmaceutica”, non possono essere collocate in una zona diversa da quella assegnata.
Raramente, perlomeno negli ultimi vent’anni, ci era capitato di leggere affermazioni del CdS così tremendamente anticoncorrenziali: sembra d’altronde difficile coglierne la ratio e la fine sostanza, anche perché – come i titolari di farmacia sanno ancor meglio di noi – princìpi come questo sono nel concreto difficilmente osservabili [si pensi a una lunga via con tre o quattro farmacie ivi in esercizio e ognuna con la sua bella croce verde pienamente visibile dall’intera utenza passante in quella via…] e dunque ci pare di poter concludere che si tratta di affermazioni che francamente … provano troppo e, non foss’altro che per questo, ben poco condivisibili.
(gustavo bacigalupo – cecilia sposato)
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