La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22434/2022, si è ora pronunciata circa l’applicabilità dell’art. 348 c.p. [esercizio abusivo della professione] a carico del farmacista che abbia eseguito test antigenici  all’interno di una parafarmacia.


L’art 348 c.p., come sostituito dall’art. 12 della “Lorenzin”,  stabilisce nel comma 1 che “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”, e nell’ultimo comma che “Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere”, disposizione quest’ultima che ha parecchio complicato – proprio nei momenti meramente professionali – la vita di “banco” di farmacie, come anche di parafarmacie.


In particolare, rileva la Suprema Corte, l’art. 348 c.p. trova la sua rationell’esigenza di tutelare l’interesse generale a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza, vengano esercitate da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge”, riconducendo così la configurabilità del reato soltanto all’assenza dei titoli abilitativi e/o alla mancata iscrizione all’albo, una notazione su cui non si può non essere d’accordo.
Quindi, prosegue la sentenza, la condotta del farmacista che esegue un test antigenico – indipendentemente che questo avvenga all’interno di una farmacia o di una parafarmacianon integra il reato di esercizio abusivo della professione, trattandosi di un’attività che, guardando al d.l. 52/2021, non può ritenersi “preclusa ai farmacisti”, essendo anzi “specificamente anche ad essi riferibile”.
Anche quest’ultima osservazione è condivisibile, ma – per evitare equivoci nell’interpretazione/lettura di questa decisione – può forse valere la pena rimarcare [anche se per la verità non dovrebbero essere sorti dubbi al riguardo] che qui la Cassazione si è pronunciata limitatamente [escludendola] alla configurabilità dell’art. 348 c.p..
Quindi, è chiaro, l’esecuzione dei test per il Covid 19 – almeno al momento – resta preclusa alle parafarmacie in quanto tali, come abbiamo del resto illustrato nella Sediva News del 14/01/2022 [“Tamponi (anche) in parafarmacia? La questione passa alla Corte Costituzionale”], alla quale tuttavia vogliamo rinviarvi per rammentare, fornendo anche le necessarie coordinate normative, che proprio questo specifico problema è tuttora all’esame della Consulta.
La decisione della Corte, beninteso, non sarà comunque di poco conto perché – qualunque ne sia il “segno” –  potranno trarsi da essa conseguenze, anche  sul versante legislativo e/o regolamentare, tutt’altro che di secondo piano, come in generale non possono certo essere di secondo piano le vicende, specie se di principio, che coinvolgono/possono coinvolgere allo stesso tempo farmacie e parafarmacie.

(cesare pizza – gustavo bacigalupo)

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