Io e i miei due soci abbiamo iniziato l’attività lo scorso anno. Data la prossimità del termine e le complicazioni riscontrate nel 2021, vorrei dare adeguate istruzioni ai miei collaboratori in farmacia, per tempo, riguardo l’invio dei dati fiscali al sistema tessera sanitaria per il 2022. Quali sono le scadenze? Come posso regolarmi con clienti stranieri, non residenti e senza codice fiscale? Sono previste sanzioni nel caso di errata comunicazione?

A seguito della pubblicazione del Decreto Mef del 2/02/2022, pubblicato nella GU n.32 dell’8/02/2022, si conferma l’invio con cadenza semestrale al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente.
L’art. 3 comma 3 del D.lgs 21 novembre  2014 n. 175, giova rammentarlo ancora una volta, prevede che: Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei  redditi,  le aziende sanitarie locali le aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici  universitari, le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi  di   specialistica ambulatoriale, le strutture per  l’erogazione  delle  prestazioni  di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei  servizi  sanitari  e  gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  inviano al Sistema tessera  sanitaria,  secondo  le  modalità previste  dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  26  marzo  2008, attuativo  dell’articolo  50,  comma  5-bis,  del  decreto-legge   30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,  i  dati  relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione  di  quelle  già previste nel comma  2,  ai  fini  della  loro  messa  a  disposizione dell’Agenzia delle entrate”.
I farmacisti,  pertanto, hanno l’obbligo – come del resto loro ben sanno – di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie [in questo caso, parliamo ovviamente e soprattutto di dispensazione di farmaci…] erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della messa a disposizione dei dati stessi dell’Agenzia delle Entrate che notoriamente li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Precisamente, dovranno essere trasmessi entro il 30/09/2022 i dati relativi al primo semestre [2022]; in seguito, cioè entro il 31/01/2023, i dati relativi al secondo semestre [2022].
Come sancisce il decreto Mef citato all’inizio, però, a decorrere dal prossimo anno [salve proroghe, evidentemente], il termine per l’invio dei dati relativi al singolo mese diventa l’ultimo giorno del mese successivo a quello del pagamento/riscossione del prezzo del farmaco.
È dunque opportuno tenere sempre presente che è la data del pagamento  a essere decisiva ai fini dell’invio al StS, rispetto ovviamente alla data del documento fiscale rilasciato al cliente.
Di conseguenza, una spesa sanitaria registrata nel mese di giugno il cui pagamento venga però riscontrato nel mese di luglio [mediante, poniamo, un bonifico]  avrà bensì come termine per l’adempimento sempre la scadenza successiva, la quale tuttavia – se siamo nel 2022 – è il 31/01/2023 perché ancora in “regime semestrale”, mentre – se siamo nel 2023 – è il 31/08/2023, perché ormai in “regime mensile”.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre recentemente apportato, con risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022, delucidazioni in caso di omessa, errata o tardiva comunicazione al StS.
Nello specifico, è prevista una sanzione di euro 100 per ogni singola comunicazione omessa, errata o tardiva: sono sanzioni tra loro cumulabili ma fino ad un massimo di euro 50.000.
Senonchè, attenzione, tale regime sanzionatorio non trova applicazione se la comunicazione al StS viene integrata correttamente entro 5 giorni dalla data di scadenza, ovvero se, in caso di segnalazione da parte di AdE, la comunicazione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della segnalazione.
Beninteso, quando sia scaduto il termine per sottrarsi alla sanzione, resta comunque utilizzabile [anche qui] il rimedio del ravvedimento operoso ex art 13 del D.lgs. n. 472/1997, utilizzando il codice tributo “8912”, quello cioè che permette riduzioni a un terzo della sanzione edittale, fino ad un massimo di 20.000 euro, a condizione però che la comunicazione sia inoltrata entro 60 giorni dall’originaria scadenza.
Quanto ai cittadini stranieri, sprovvisti di codice fiscale e non residenti, è possibile – come abbiamo rilevato anche recentemente – omettere la comunicazione delle spese sanitarie, dato che, trattandosi di un adempimento finalizzato alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, queste non costituiscono spese detraibili da parte di soggetti sottoposti alla fiscalità di un altro Paese.
Ricordiamo da ultimo che, come indica l’art 15 del Tuir, la modalità di pagamento tracciato è – una volta di più – requisito essenziale per la detrazione Irpef degli oneri indicati, e dunque anche delle spese sanitarie sostenute.

(francesco sonnino silvani)

 


P.S. Diamo il benvenuto, tra i nostri collaboratori e quindi anche tra i redattori del quotidiano online www.piazzapitagora.it, al Dr. Francesco Sonnino Silvani, giovane commercialista iscritto all’Albo e recente acquisizione dello Studio.
Il quesito, ma soprattutto il tema, che gli è stato oggi affidato non è esattamente tra i più semplici, specie se la materia non è ancora stata affrontata adeguatamente, ma il “nostro” ha voluto cimentarsi egualmente e ci pare in termini soddisfacenti.
Qualche tempo prima di lui ha fatto il suo ingresso tra noi anche il Dr. Stefano Olivieri, commercialista già saldamente in sella alla professione, e anche lui già collabora nella redazione delle Sediva News.
Auguri pertanto a entrambi e naturalmente anche al…nostro Studio.


(studio bacigalupo-lucidi)


 

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