Tre mesi fa abbiamo sottoscritto un accordo con il rappresentante di un’industria cosmetica per il lancio e la diffusione, anche con l’aiuto della mia farmacia che è ubicata in una località marina, di due linee di prodotti solari ai quali il foglietto illustrativo e anche la confezione attribuiscono proprietà fortemente protettive dai raggi solari.
Considerato che abbiamo convenuto il riconoscimento per noi di premi sia in denaro che in natura, ma sempre con fattura da parte della farmacia, un mio collega mi ha instillato il dubbio che questo accordo possa essere considerato un comparaggio.
Inoltre, a prescindere dal profilo penale, temo che possano esserci conseguenze sul piano deontologico.
Vorrei un vostro parere.
I sacri testi
- Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 [“Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE”: si tratta del c.d. Codice comunitario del farmaco]:
Art. 147, comma 5 [Sanzioni penali]
“Chiunque, in violazione dell’articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, e’ punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell’articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna importa la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta. In caso di violazione del comma 2 dell’articolo 123, si applica la sanzione dell’ammenda da quattrocento euro a mille euro.”.
Art. 123 [Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura]
“1. Nel quadro dell’attivita’ di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e’ vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attivita’ espletata dal medico e dal farmacista.
((2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, puo’ essere ceduto a titolo gratuito, nel rispetto delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro il 29 febbraio 2008 su proposta dell’Agenzia italiana del farmaco. Fino all’adozione del predetto decreto, il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, puo’ essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.))
3.I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.”
- Testo Unico Leggi Sanitarie [R.D. 1265/1934]
Art. 170, comma 1
“Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti ecc.…”
Art. 171, comma 1
“Il farmacista che riceva per sè o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialita’ medicinali o dei prodotti indicati nell’articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita, e’ punito (con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda) da lire duemila a cinquemila”.
Come vediamo, quindi, ai sensi dell’art 123 del Codice del Farmaco è vietata la concessione o la promessa di premi o vantaggi [pecuniari, ma non solo] a fronte della dispensazione di farmaci, con l’espressa previsione nel terzo comma dello stesso art. del divieto per medici e farmacisti di accettare e/o promuovere tali incentivi.
È esclusa la punibilità quando i vantaggi e/o le altre utilità siano di lieve entità, anche se – a questo fine – la misura dei vantaggi o delle altre utilità deve essere evidentemente valutata nel concreto, perciò caso per caso.
Invece, l’art. 171 del TU.San. punisce la condotta del farmacista che abbia accettato la promessa o che abbia ricevuto denaro o altre utilità nell’agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico.
Ora, come recita un antico ma sempre attualissimo brocardo, in claris non fit interpretatio: pertanto, come ha chiarito ampiamente anche la Suprema Corte [sent. n. 51946/2018] scrutinando una vicenda di commercio “agevolato” – sempre da parte di una farmacia – di integratori alimentari e dunque non di farmaci, quelle sopra riportate sono norme incriminatrici che si rivolgono alla vendita al dettaglio dei soli medicinali [specialità, galenici preconfezionati, preparazioni magistrali], non quindi dei prodotti o articoli diversi da quelli aventi efficacia terapeutica.
E, per quel che ne sappiamo, i prodotti con “proprietà fortemente protettive dai raggi solari” non dovrebbero rientrare neppure indirettamente tra i farmaci, se non quando, forse, il prodotto vanti, ad esempio, proprietà antistaminiche.
Esclusa quindi nella vicenda qualsiasi rilevanza penale, resterebbe da considerare i suoi risvolti sul piano deontologico, ma ci pare che qui non siano configurabili condotte perseguibili neppure sul versante disciplinare.
Ai sensi dell’art. 14 del codice deontologico, infatti, “Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la vendita di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio”.
Anche da questo punto di vista, insomma, possono aver rilievo soltanto atti di commercio da parte della farmacia – quando naturalmente “agevolati” da accordi preventivi con il rappresentante dell’industria – che abbiano ad oggetto farmaci o altri prodotti con efficacia terapeutica.
(cesare pizza)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!